Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

Il capoverso 3 prevede ora che al termine di un progetto o di un programma l’UFE pubblichi il risparmio di elettricità conseguito.

Il capoverso 4 prevede ora la possibilità per l’UFE di pubblicare i dati trasmessi dai responsabili del progetto o del programma nonché i rapporti intermedi e finali stilati, nel rispetto del segreto d’affari e di fabbricazione.

Sezione 2: Contributi per la prospezione geotermica e garanzie per la geotermia

Art. 25 Requisiti per il diritto e domanda

Oltre alle garanzie per la geotermia sono ora previsti anche i contributi per la prospezione geotermica la cui finalità consiste nel ridurre gli ostacoli iniziali correlati ai progetti geotermici (incerte prospettive di successo e costi elevati). Al fine di evitare inutili e gravosi accertamenti sia da parte del richiedente che dell’UFE, una domanda può essere presentata soltanto se sono state ottenute in via definitiva tutte le necessarie autorizzazioni e concessioni, e il finanziamento è assicurato. Il finanziamento è assicurato nel momento in cui i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento del progetto sono disponibili o garantiti in modo vincolato o eventualmente con riserva di accettazione della garanzia o del contributo. In tal modo i mezzi pubblici vengono vincolati solamente quando lo svolgimento del progetto è altamente probabile.

Art. 26 Esame della domanda e decisione

La valutazione dei progetti riguardanti la geotermia richiede conoscenze estremamente specifiche; inoltre in questo settore le esperienze fatte sono ancora scarse. Per tale ragione l’UFE, secondo il capoverso 1, coinvolge un gruppo di esperti indipendenti che esamina la domanda e il progetto e trasmette all’UFE una raccomandazione.

La procedura è disciplinata in modo unitario nelle appendici 1 e 2.

Data la loro complessità, i contenuti specifici per ogni caso e l’impegno pluriennale tra richiedente e Confederazione, le prestazioni e controprestazioni da erogare nell’ambito del rilascio di una garanzia per la geotermia vengono regolamentate da un contratto.

Art. 27 Ordine di presa in considerazione

Se vengono presentate più domande di contributo rispetto ai mezzi a disposizione, il progetto viene inserito in una lista d’attesa, a meno che risulti evidente che esso non soddisfa i requisiti (cpv. 1).

Se vi sono nuovamente risorse disponibili vengono elaborate prioritariamente le domande il cui progetto è più avanzato. Questo vuol essere un incentivo a portare avanti i progetti anche quando non vi sono risorse disponibili. Se due progetti hanno lo stesso livello d’avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda di garanzia o contributo è stata presentata per prima (cpv. 2).

Art. 28 Versamento della garanzia per la geotermia

Per la sua natura la garanzia per la geotermia viene versata solo se il progetto si conclude con un successo parziale o un insuccesso. Si ha un successo parziale ad esempio quando un serbatoio, pur caratterizzandosi per una temperatura sufficientemente elevata, non dispone del necessario flusso. Un insuccesso si registra invece quando né la temperatura né il flusso sono sufficienti per la produzione di elettricità e inoltre non è possibile vendere o sfruttare il calore.

Il gruppo di esperti fornisce già nella raccomandazione relativa alla domanda una stima dei criteri sulla base dei quali si può presumere per un determinato progetto un successo parziale o in un insuccesso e trasmette all’UFE una corrispondente raccomandazione se la garanzia viene effettivamente fatta valere.