Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

Rispetto al precedente articolo 20 capoverso 4, il capoverso 3 attenua l’obbligo di informare i Cantoni; infatti la decisione deve essere comunicata solo se è di «grande importanza» per il Cantone interessato.

Il capoverso 4 corrisponde al precedente articolo 20 capoverso 5.

Capitolo 9: Cooperazione internazionale

Art. 70

Questa norma garantisce la possibilità di stipulare a livello di dipartimento o – nel caso di trattati internazionali di portata limitata – a livello di ufficio, accordi di cooperazione con partner esteri finalizzati alla ricerca in campo energetico. La base giuridica in questo caso è data dall’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

Capitolo 10: Verifica degli effetti e trattamento dei dati

Art. 71 Monitoraggio

Anche nel diritto previgente era previsto un monitoraggio (cfr. art. 20 vecchia LEne). Nell’ordinanza il contenuto dell’analisi viene descritto in un elenco esemplificativo (cpv. 1). In tal modo all’UFE viene concessa una determinata libertà nella scelta degli oggetti da monitorare, anche per quanto riguarda l’intensità del monitoraggio. Lo stesso vale per i dati da reperire. I dati necessari si riferiscono agli ambiti tematici monitorati dall’UFE, incluse le valutazioni secondo la lettera h, e comprendono ad esempio i dati concernenti il consumo di energia e elettricità, la produzione di energie rinnovabili, i prezzi e le spese dell’energia, lo sviluppo della rete, l’impiego e la diffusione di smart meter nonché di sistemi di gestione e regolazione, l’entità e la quota di consumo proprio nel consumo di elettricità, la garanzia dell’approvvigionamento, le emissioni ecc. Il capoverso 3 intende evitare il più possibile i doppi rilevamenti e impedire che i dati rilevati vengano utilizzati per altri scopi. In particolare altri servizi ufficiali non devono avere la possibilità di rilevare dati in proprio facendo riferimento all’attività di monitoraggio. In questo modo il reperimento dei dati si orienta al principio di proporzionalità, così come enunciato anche nell’articolo 4 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01). Se nell’ambito del monitoraggio vengono conferiti mandati a terzi, questi ultimi devono invece avere la possibilità, se necessario, di svolgere rilevamenti in proprio.

Art. 72 Trattamento di dati personali

L’articolo costituisce la disposizione esecutiva dell’articolo 58 capoverso 3 LEne. La disposizione non si applica solamente al monitoraggio, ma anche ai restanti compiti di esecuzione. Vanno necessariamente rispettate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). In particolare occorre adottare adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi contro la perdita, la falsificazione, la distruzione e il trattamento non autorizzato di dati personali. Se i dati personali vengono elaborati a fini statistici, occorre rispettare altresì le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01), tra cui quelle concernenti l’elaborazione anonimizzata dei dati.

Capitolo 11: Esecuzione

Art. 73

L’UFE esegue questa ordinanza, sempre che l’esecuzione non sia stata affidata a un’altra autorità federale, a un’autorità cantonale, all’organo d’esecuzione secondo l’articolo 64 LEne o alla ElCom.