Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

Art. 29 Restituzione

Per l’eventuale restituzione di garanzie e contributi si applica in linea generale la legge federale del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu, RS 616.1). Può essere inoltre richiesta la restituzione dei contributi per la prospezione, se il progetto ha avuto successo e ha pertanto prodotto utili eccessivi, che a posteriori rendono inutile l’erogazione del sussidio (cpv. 2).

Se un progetto si conclude con un successo parziale, è comunque ragionevole e auspicabile che le perforazioni e l’impianto possano essere utilizzati per altri scopi. Poiché secondo l’articolo 29 LSu un utilizzo per altri scopi comporterebbe l’obbligo di restituzione, nel capoverso 3 esso viene limitato al caso in cui con un utilizzo per altri scopi si consegua un profitto; in tal modo le perforazioni effettuate senza uno scopo economico – ad es. nell’ambito di oggetti di ricerca – possono essere utilizzate senza che il denaro versato debba essere restituito.

Sezione 3: Indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici

Art. da 30 a 36

Le disposizioni relative all’indennizzo per le misure di risanamento concernenti impianti idroelettrici sono state modificate laddove necessario in vista del trasferimento della competenza dalla società nazionale di rete all’UFAM e del fatto che il Fondo per il supplemento rete ora è integrato nel bilancio della Confederazione. Non sono state apportate altre modifiche sostanziali rispetto al diritto previgente.

Capitolo 6: Supplemento rete

Sezione 1: Riscossione e utilizzo

Art. 37 Riscossione

Secondo la disposizione transitoria di cui all’articolo 72 capoverso 6 LEne, a partire dal primo anno successivo all’entrata in vigore della nuova LEne il supplemento rete ammonta a 2,3 ct./kWh; se la legge entra in vigore dopo il 1° luglio, la disposizione di legge non si applica a partire dall’anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi. Inoltre la disposizione transitoria stabilisce che il supplemento rete rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito alla conclusione delle misure di sostegno secondo l’articolo 38. Dopodiché il Consiglio federale fissa nuovamente il supplemento rete in funzione delle necessità.

Il capoverso 1 si applica pertanto solamente se l’articolo 72 capoverso 6 LEne, dato il suo ambito temporale di applicazione, non si applica o non si applica più. Quindi la disposizione dell’ordinanza trova applicazione in primo luogo nel corso dell’anno di entrata in vigore della legge e nuovamente nel momento in cui il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito alla conclusione delle misure di sostegno secondo l’articolo 38. A partire da tale termine il Consiglio federale fissa nuovamente il supplemento rete in funzione delle necessità; secondo il capoverso 3 il DATEC deve presentare all’UFE la relativa domanda. Come già secondo la precedente OEn, il supplemento rete è riscosso con cadenza trimestrale (cpv. 2). Dato il fabbisogno di risorse (per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, la rimunerazione unica, i contributi d’investimento nonché il premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici) nel capoverso 1 il supplemento è fissato a 2,3 ct./kWh.

Art. 38 Utilizzo

Il capoverso 1 regolamenta la chiave di ripartizione secondo cui i mezzi derivanti dal supplemento rete vengono impiegati per i diversi strumenti di promozione previsti dalla LEne. Per garantire la necessaria flessibilità, l’assegnazione non è stabilita in maniera rigida dall’ordinanza, ma viene eseguita secondo criteri oggettivi. Sulla base della liquidità totale del Fondo per il supplemento rete si considera innanzitutto l’idoneità dei rispettivi strumenti a fornire un contributo per l’attuazione dello scopo della