Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

autorizzazione o concessione di utilizzo. In questo periodo i dati sono considerati segreto d’affari e di conseguenza non sono da rendere accessibili al pubblico (art. 10g cpv. 2 LPAmb in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 1 lett. g LTras). Pertanto i dati trasmessi a swisstopo possono essere pubblicati solamente dopo un anno dalla conclusione della prospezione geologica.

Allegato 2: Garanzie per la geotermia

Numero 1 Requisiti minimi

Nel caso di progetti per i quali è richiesta una garanzia per la geotermia, si applicano i medesimi requisiti minimi applicati nell’ambito della rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità prodotta da impianti geotermici.

Numero 2 Costi d’investimento computabili

Rispetto al diritto previgente i costi d’investimento computabili includono anche i costi di ricognizione per la caratterizzazione indiretta del serbatoio mediante metodi di misurazione geologica nonché per la determinazione dell’ubicazione dei cantieri di perforazione in superficie e dei punti di perforazione sotterranei (lett. a). La caratterizzazione e la determinazione devono essere effettuate mediante nuovi dati primari e secondari; una ricognizione basata su dati già esistenti non è considerata tra i costi computabili. I dati primari (dati grezzi) si differenziano dai dati secondari per il fatto di non essere né interpretati né analizzati. Poiché per essere completa una domanda deve includere un concetto di sfruttamento concreto del sottosuolo, disponibile tuttavia solamente dopo la fase di ricognizione, in deroga all’articolo 26 LSu i costi adeguati di ricognizione possono essere fatti valere al termine dei lavori.

I restanti costi d’investimento computabili (lett. b–i) corrispondono a quelli del diritto previgente. Come nell’allegato 1 i costi d’investimento elencati sono computabili solo se necessari per il raggiungimento del rispettivo scopo e se le misure sono eseguite in modo economico e adeguato (cfr. commenti all’allegato 1 numero 2).

Numero 3.1 Domanda

Oltre che informazioni su aspetti tecnici, economici, legali e organizzativi, la domanda deve fornire esplicitamente informazioni rilevanti per la sicurezza del progetto nonché – nell’ottica dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico – evidenziare il plusvalore per la prospezione di risorse geotermiche in Svizzera.

Rispetto al diritto previgente non è più incluso il criterio tecnico di successo rappresentato dal chimismo delle sostanze attese nella fase liquida o nella fase vapore. Ora tra i criteri tecnici di successo vengono considerate soltanto le capacità di estrazione o circolazione in caso di riduzione proiettata della pressione del serbatoio nonché la temperatura del serbatoio geotermico nel foro di trivellazione all’altezza del serbatoio.

Numero 3.2 Esame della domanda

La valutazione della domanda rappresenta un processo impegnativo che richiede conoscenze approfondite in diverse discipline (geologia, ingegneria delle trivellazioni, ingegneria di produzione, ingegneria dei serbatoi, sicurezza, economia, gestione di progetti nonché condizioni quadro legali e regolatorie del rispettivo Cantone). Inoltre le garanzie per la geotermia nei progetti individuali prevedono importi molto elevati. Per queste ragioni l’esame delle domande è affidato a un gruppo di esperti che trasmette all’UFE una raccomandazione circa la concessione della garanzia per la geotermia.