Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

massimo al 30 per cento dei costi d’investimento di un impianto paragonabile (impianto di riferimento). Ora potranno usufruirne anche gli impianti fotovoltaici grandi; nell’ordinanza il Consiglio federale fissa il relativo limite (art. 24 cpv. 1 lett. a LEne). Un sistema simile viene creato per i gli impianti idroelettrici grandi di nuova costruzione (con potenza superiore a 10 MW), i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti e di depurazione delle acque (IIRU e IDA) nonché le nuove centrali elettriche a legna di importanza regionale. I contributi d’investimento vengono concessi anche per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli. Il finanziamento avviene attraverso il supplemento rete (art. 35 cpv. 2 lett. d LEne). Per i contributi d’investimento (incl. le rimunerazioni uniche) possono essere presi impegni al massimo sino al 2030 (art. 38 cpv. 1 lett. b cifre 1 e 2 LEne).

- Sostegno ai grandi impianti idroelettrici esistenti (art. 30 LEne): attualmente i prezzi sul mercato

europeo dell’elettricità sono estremamente bassi, al punto da non coprire più i costi di produzione della maggior parte degli impianti idroelettrici svizzeri. Poiché la forza idrica rappresenta un importante pilastro dell’approvvigionamento elettrico svizzero, in base alla nuova LEne vengono sostenuti dal punto di vista finanziario non solo i nuovi impianti, ma anche quelli esistenti. Pertanto per l’elettricità prodotta nei grandi impianti idroelettrici svizzeri (con una potenza superiore a 10 MW), che deve essere venduta sul mercato a prezzi inferiori ai costi di produzione, può essere richiesto un premio di mercato. Questo premio di mercato ammonta al massimo a 1,0 ct./kWh e i mezzi complessivamente disponibili sono limitati. La misura ha una durata di cinque anni (art. 38 cpv. 2 LEne) e viene finanziata attraverso il supplemento rete (art. 35 cpv. 2 lett. e LEne).

- Supplemento rete (art. 35 LEne): con la nuova LEne l’importo massimo del supplemento rete

passa da 1,5 ct./kWh a 2,3 ct./kWh (art. 35 cpv. 3 LEne). Attraverso il Fondo per il supplemento rete vengono finanziati il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19

segg. LEne), le rimunerazioni uniche (art. 25 LEne), i contributi d’investimento (art. 26 e

27 LEne), i premi di mercato per i grandi impianti idroelettrici (art. 30 LEne), i bandi di gara per misure di efficienza elettrica (art. 32 LEne), i contributi per la prospezione geotermica e le garanzie per la geotermia (art. 33 LEne), le misure di risanamento delle acque (art. 34 LEne), gli impegni ancora in corso dai precedenti strumenti di rimunerazione (RIC e finanziamento dei costi supplementari [FCS]) nonché i rispettivi costi di esecuzione.

- Interesse nazionale (art. 12 seg. LEne): in alcuni casi, la protezione della natura e del paesaggio

è in conflitto con lo sfruttamento delle risorse naturali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In futuro, quando nell’ambito di una ponderazione degli interessi le autorità preposte alla pianificazione e alla decisione o i tribunali dovranno decidere fra gli interessi di protezione e quelli di sfruttamento, le due esigenze – protezione e sfruttamento – dovranno entrambe essere considerate «interesse nazionale» e messe sullo stesso piano ai fini della ponderazione.

- Procedura di autorizzazione (art. 14 LEne): in futuro le procedure di autorizzazione per nuovi im-

pianti di produzione di elettricità da energie rinnovabili verranno abbreviate e semplificate. Ad esempio deve essere stabilito un termine per la presentazione delle perizie.

1.2.2 Revisione parziale di altre leggi federali

Una maggior efficienza nei settori dei trasporti e degli edifici viene raggiunta attraverso la revisione della legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71) nonché della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Queste sono le principali misure previste:

- prescrizioni in materia di emissioni per i veicoli: il settore dei trasporti è responsabile di oltre un

terzo del consumo complessivo di energia e delle emissioni di CO2 in Svizzera. Il primo pacchetto