Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
Revisione totale dell’ordinanza sull’energia
7. Commento alle appendici
Allegato 1: Contributi per la prospezione geotermica
Numero 1 Ricognizione e sondaggio
Nei contributi per la prospezione si distingue, come usuale nell’industria delle risorse, tra ricognizione e sondaggio. Nell’ambito della ricognizione una presunta risorsa geotermica viene indirettamente caratterizzata su vasta scala mediante metodi geologici al fine di aumentare le probabilità di un successivo ritrovamento (numero 1.2). In una seconda fase avviene il sondaggio: attraverso una perforazione di sondaggio si mira a fornire la prova definitiva della disponibilità di una presunta risorsa geotermica e a determinarne il potenziale di ricavo (numero 1.3).
Numero 2 Costi d’investimento computabili
Anche per quanto riguarda i costi d’investimento computabili si distingue tra costi per la ricognizione (numero 2.1) e costi per il sondaggio (numero 2.2).
Conformemente alla frase iniziale, i costi d’investimento elencati sono computabili solo se necessari per il raggiungimento dello scopo delle misure e se queste ultime sono eseguite in modo economico e adeguato; misure sovradimensionate o in altro modo non necessarie per qualità o entità («standard Gold») non sono considerate adeguate.
Numero 3 e 4 Procedura
Data la summenzionata suddivisione delle attività di prospezione in ricognizione e sondaggio sono previsti due tipi distinti di contributo, ognuno con una procedura specifica.
La domanda di contributo per il sondaggio può essere presentata solo se precedentemente è stata svolta una ricognizione (numero 4.1).
Per quanto riguarda la domanda, il gruppo di esperti, il contratto, lo svolgimento del progetto e la sua conclusione, si rimanda per analogia ai commenti all’allegato 1.
Numero 5 Geodati
Se dei privati svolgono prospezioni geologiche a proprie spese e a proprio rischio, essi sono anche detentori dei diritti sulle informazioni e sui dati geologici acquisiti, fatte salve disposizioni della legislazione cantonale sull’utilizzo del sottosuolo che prevedono l’obbligo di trasmissione dei dati al Cantone. Se la Confederazione versa una garanzia in caso di insuccesso o successo parziale, essa deve ottenere anche i diritti di utilizzo delle informazioni geologiche acquisite ai fini della geologia nazionale. Secondo la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus; RS 0.814.07) e l’articolo 7 capoverso 8 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01; LPAmb) i dati ricavati da ricognizioni nel settore della geotermia costituiscono informazioni ambientali e soggiacciono quindi al principio di trasparenza (cfr. art. 10g cpv. 1 e 2 LPAmb). Non appena la Confederazione entra in possesso di tali dati, questi in linea di principio devono essere messi a disposizione del pubblico. I geodati secondari, ossia i dati acquisiti attraverso l’interpretazione dei dati geologici primari, rappresentano regolarmente una prestazione intellettuale; su di essi esistono dei diritti d’autore e non possono essere pubblicati a priori anche se soggetti al principio di trasparenza (art.
10g cpv. 2 LPAmb in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione [RS 152.3; LTras]). Pertanto l’Ufficio federale di topografia swisstopo può utilizzare internamente tutti i dati trasmessi, mentre può mettere a disposizione del pubblico soltanto i dati primari e i dati primari processati.
I privati che svolgono prospezioni geotermiche devono avere il privilegio di utilizzare per un breve periodo in modo esclusivo le informazioni acquisite, nell’ambito della presentazione di una domanda di