Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

di misure della Strategia energetica 2050 inasprisce le prescrizioni vigenti in materia di emissioni. Entro la fine del 2020 le automobili messe in circolazione per la prima volta potranno emettere mediamente solo 95 g CO2/km (art. 10 cpv. 1 legge sul CO2). Le prescrizioni saranno inoltre estese agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri, che entro la fine del 2020 potranno emettere mediamente solo 147 g CO2/km (art. 10 cpv. 2 legge sul CO2). Entrambe le misure sono in linea con il diritto UE.

- Programma Edifici: in Svizzera il 40 per cento del consumo energetico e un terzo delle emissioni

di CO2 sono causati dal settore degli edifici. Con il Programma Edifici, la Confederazione e i Cantoni intendono ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2 del parco immobiliare svizzero. A questo riguardo, versano contributi per il risanamento di edifici. Il programma viene in parte finanziato con i proventi della tassa sul CO2 sui combustibili e in parte attraverso prestazioni cantonali. Il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 destina una quota maggiore di proventi della tassa sul CO2 al finanziamento del Programma Edifici (art. 34 legge sul CO2) che ne risulta quindi potenziato.

- Impiego diretto della geotermia: una piccola parte della tassa sul CO2 viene destinata alla promo-

zione dell’impiego diretto della geotermia da riserve naturali di acqua calda (art. 34 cpv. 2 legge sul CO2).

- Agevolazioni fiscali nel settore degli edifici: già ora gli investimenti per il risanamento energetico

degli edifici possono essere detratti dalle imposte sul reddito. Il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 prevede d’ora in poi la possibilità di detrarre anche i costi di demolizione sostenuti in vista della costruzione di un edificio sostitutivo. Essi sono detraibili, insieme ai costi di investimento per misure energetiche, nei due periodi fiscali successivi qualora non possano essere considerati completamente, ai fini fiscali, nell’anno in cui vengono sostenuti. Si punta in tal modo ad accrescere i risanamenti totali rispetto a quelli parziali, oggi fiscalmente più interessanti.

- Energia nucleare: la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu, RS 732.1)

sancisce il divieto di realizzare nuove centrali nucleari. Secondo il nuovo diritto non verranno più rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di nuove centrali nucleari né per l’effettuazione di modifiche fondamentali alle centrali nucleari esistenti (art. 12a e 106 cpv. 1bis LENu). Le centrali nucleari esistenti potranno restare in esercizio fino a quando saranno considerate sicure. È l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) che decide se sono rispettate le condizioni per un esercizio sicuro. Inoltre la LENu prevede il divieto di ritrattamento di elementi combustibili esausti e di esportazione a tale scopo (art. 9 LENu). La moratoria precedentemente approvata dal Parlamento per l’esportazione di elementi combustibili esausti ai fini del ritrattamento viene sostituita dal divieto a tempo indeterminato.

1.3 Necessità di modifiche a livello di ordinanze

Le modifiche a livello di legge implicano la necessità di modificare le seguenti ordinanze:

 ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia (OEn; RS 730.01)

 ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale (OGN; RS 510.624)

 ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711)

 ordinanza del DATEC del 24 novembre 2006 sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità (ordinanza sulla garanzia di origine, OGO; RS 730.010.1)

 ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore

dell’energia (OE-En; RS 730.05)

 ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare (OENu; RS 732.11)