Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine
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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia
Art. 63 Aiuti finanziari per impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione e per esperimenti sul
terreno e analisi
La regola enunciata ai capoversi 1 e 2 corrisponde alla regola del precedente articolo 14 capoversi 2 e
3. Ora gli impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione possono essere situati o svolgersi anche all’estero.
Il capoverso 3 colma una lacuna del diritto previgente stabilendo i criteri per la determinazione dell’importo degli aiuti finanziari nel singolo caso.
Art. 64 Aiuti finanziari per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo
Questa disposizione corrisponde al precedente articolo 15.
Sezione 4: Procedura
Art. 65 Contenuto delle domande
I capoversi 1 e 2 riprendono il contenuto materiale del precedente articolo 18.
Il capoverso 3 offre all’UFE la possibilità di richiedere ulteriori documenti da presentare unitamente alla domanda.
Art. 66 Presentazione delle domande
I capoversi 1 e 2 si orientano al contenuto del precedente articolo 19 con alcune modifiche redazionali. Nella promozione di impianti nonché progetti pilota e di dimostrazione il termine di presentazione è fissato in relazione alla data di inizio dell’esecuzione del progetto (cpv. 2). Per la promozione di misure di informazione e consulenza, di formazione e formazione continua nonché nel settore dell’impiego dell’energia e del recupero del calore residuo, il termine di presentazione non è stabilito in maniera esplicita. Tuttavia l’UFE può stabilire le ulteriori modalità di presentazione, tra cui in particolare la forma di presentazione e i termini di presentazione mancanti (cpv. 3).
Art. 67 Selezione mediante procedura di gara
Con la possibilità di selezionare mediante procedura di gara gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione da sostenere, l’UFE dispone di uno strumento che può contribuire a promuovere gli impianti e i progetti che nel rispettivo settore forniscono presumibilmente il maggior contributo all’attuazione della politica energetica della Confederazione. Le modalità di indizione della gara devono consentire la presentazione del maggior numero di domande; queste ultime devono contenere tutte le informazioni necessarie per la valutazione della qualità delle stesse.
Art. 68 Parere dei Cantoni
Questa disposizione corrisponde al precedente articolo 19 capoverso 3.
Art. 69 Decisione
Il capoverso 1 riprende il precedente articolo 20 capoverso 1 prima e seconda frase. Il termine ordinatorio che l’UFE è tenuto a rispettare per la valutazione delle domande viene prolungato di un mese, in quanto, dato l’elevato onere di controllo, il precedente termine di due mesi spesso si era rivelato troppo breve. A differenza del diritto previgente (art. 20 cpv. 1 terza frase) non è più espressamente stabilito che anche nel rispetto delle condizioni legali non vi è alcuna pretesa giuridica a contributi globali o aiuti finanziari per progetti individuali. Tuttavia, poiché per quanto riguarda il sostegno da parte della Confederazione la legge e l’ordinanza contengono esclusivamente norme potestative, non risulta alcuna modifica della situazione giuridica.
Il capoverso 2 a livello di contenuti corrisponde al precedente articolo 20 capoverso 2.