Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 34 pagine

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Revisione totale dell’ordinanza sull’energia

motivo viene cancellato anche il capoverso 4 del precedente articolo 3m. Viene altresì cancellato l’articolo 3m capoverso 3 lettera c, poiché secondo l’articolo 40 lettera b LEne i rendiconti non sono più compresi nella convenzione sugli obiettivi, bensì sono definiti come un requisito separato per il rimborso del supplemento rete.

Art. 42 Rendiconto

L’articolo 42 riprende, perlopiù in modo invariato, il contenuto del precedente articolo 3n tranne che per alcune lievi modifiche redazionali. L’unica modifica sostanziale è data dalla cancellazione del capoverso 2 lettera e che si riferiva all’obbligo di investire il 20 per cento dell’importo rimborsato.

Art. 43 Adeguamento della convenzione sugli obiettivi

L’articolo 43 riprende in modo invariato il contenuto del precedente articolo 3o tranne che per alcune lievi modifiche redazionali.

Sezione 3: Procedura per il rimborso

Art. 44 Domanda

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 4 corrispondono ampiamente al precedente articolo 3oter. Tuttavia nel capoverso 2, con il rimando agli articoli 45 e 46, si precisa che i giustificativi e i documenti devono essere presentati unitamente alla domanda. Un’altra novità secondo il capoverso 2 lettera b è la necessità di presentare il rapporto dell’organo di revisione relativo alla revisione ordinaria o limitata. La conferma da parte di un perito revisore autorizzato della corretta determinazione del plusvalore lordo, ora deve essere presentata solo dalla imprese che hanno l’obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta (cfr. art. 45 cpv. 2).

Il nuovo capoverso 3 prevede una deroga per i consumatori finali di cui all’articolo 39 capoverso 3 seconda frase LEne che richiedono il rimborso del supplemento rete pagato in relazione all’esercizio di un grande impianto di ricerca di cui all’allegato 4. Nella domanda di rimborso questi consumatori finali devono unicamente presentare il giustificativo della quantità di elettricità acquistata per l’esercizio del grande impianto in questione e del corrispondente supplemento rete versato.

Art. 45 Plusvalore lordo

A differenza del precedente articolo 3oquaterl’articolo 45 disciplina solamente la determinazione del plusvalore lordo. La determinazione dei costi dell’elettricità è disciplinata ora nell’articolo 46.

Il capoverso 1 riprende ampiamente il contenuto del precedente articolo 3oquatercapoverso 3. Esso contiene il principio già vigente secondo cui il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale sottoposto a revisione ordinaria dell’impresa soggetta all’obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all’articolo 957 capoverso 1 CO, ossia della persona giuridica, dell’impresa individuale o della società di persone. Inoltre per il calcolo del plusvalore lordo il capoverso 1 rinvia all’allegato 5 numero 1, che sostituisce il contenuto del precedente articolo 3oquater capoverso 1 e stabilisce ora il calcolo esatto del plusvalore lordo in caso di revisione ordinaria.

Il capoverso 2 corrisponde al precedente articolo 3oquatercapoverso 4 e disciplina la determinazione del plusvalore lordo per le imprese assoggettate all’obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta. Queste imprese devono inoltre presentare un’attestazione del corretto calcolo del plusvalore lordo emessa da un perito revisore autorizzato.

Il capoverso 3 corrisponde al precedente articolo 3oquatercapoverso 5 e regolamenta il calcolo del plusvalore lordo per le imprese non assoggettate agli obblighi di revisione ordinaria secondo l’articolo 727 capoverso 1 CO. Esso rimanda all’allegato 5 numero 2 che stabilisce il calcolo esatto del plusvalore lordo in caso di revisione limitata e opting-out.