Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozi one dell’energia OPEn)

tare percentuale di un impianto. Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, viene allestita una lista d’attesa (art. 78). Come nel caso degli impianti fotovoltaici anche in quello degli impianti a biomassa vengono inseriti nella lista d’attesa soltanto i progetti che soddisfano presumibilmente i requisiti per il diritto. Se, per un determinato progetto, già da un esame sommario della domanda si evince che non sussistono palesemente i requisiti per il diritto, la domanda viene respinta ancor prima di essere inserita nella lista d’attesa.

Sezione 4: Procedura di presentazione delle domande

La struttura della procedura di presentazione delle domande equivale grossomodo a quella per la concessione di contributi d’investimento per impianti idroelettrici. Pertanto in questa sede si rinvia in linea di principio ai commenti relativi a tali disposizioni, trattando nel dettaglio soltanto le eventuali deroghe. Gli IIR, gli IDA e le centrali termoelettriche a legna d’importanza regionale sono meno esposti all’influsso delle condizioni meteorologiche rispetto alle centrali idroelettriche e sono anche meno controllabili rispetto agli impianti idroelettrici di grandi dimensioni. Pertanto nel caso degli impianti a biomassa si fa riferimento esclusivamente alla produzione netta del primo anno d’esercizio pieno, anziché alla produzione netta media dei primi cinque anni d’esercizio pieni. Nonostante di regola la determinazione definitiva del contributo d’investimento per gli impianti a biomassa possa essere effettuata prima rispetto agli impianti idroelettrici, a causa della probabile lunga durata della fase di costruzione, può trascorrere un certo tempo tra la concessione del contributo d’investimento con garanzia di principio e la determinazione definitiva del contributo in questione. Pertanto anche nel caso degli impianti a biomassa il nuovo calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili viene effettuato al momento della determinazione definitiva del contributo d’investimento sulla scorta delle conoscenze acquisite nel frattempo, che con ogni probabilità sono cambiate.

Sezione 5: Criteri di calcolo

Anche i criteri di calcolo sono in massima parte regolamentati come i contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici. Si rinvia pertanto, in linea di principio, alle relative spiegazioni.

L’articolo 86 determina che sono computabili soltanto i costi generati direttamente in rapporto agli elementi dell’impianto necessari alla produzione di elettricità. Un punto di riferimento per determinare quali elementi sono compresi è costituito dalle tabelle sul periodo di utilizzazione

nell’allegato 2.3. Dato che la produzione di elettricità non è l’unico, e negli IIR e negli IDA neppure lo scopo primario, per effettuare una chiara distinzione dagli altri scopi degli impianti, l’articolo 87 menziona esplicitamente che i costi per gli elementi dell’impianto necessari per il trattamento termico dei rifiuti, per il trattamento delle acque reflue, per la preparazione di combustibili o per l’esercizio di una rete di teleriscaldamento non sono computabili.

Per il calcolo dei costi di produzione degli IIR e degli IDA non si prendono in considerazione le imposte dirette, dato che non sarebbe possibile attuare con un onere ragionevole la distinzione tra gli elementi dell’impianto necessari per la produzione di energia elettrica e le imposte generate in rapporto al calcolo complessivo dell’impresa. Gli ulteriori costi, come quelli contemplati dall’articolo 67 capoverso 1 lettera d ed e per gli impianti idroelettrici, non vengono parimenti presi in considerazione negli IIR e negli IDA. Nel caso delle centrali termoelettriche a legna d’importanza regionale, invece, vengono presi in considerazione sia le imposte dirette (calcolate in chiave calcolatoria) sia i costi dell’energia in qualità di costi ricorrenti. Devono tuttavia essere dedotti gli introiti derivanti dalla vendita di calore (art. 88).