Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)

La disposizione transitoria di cui al numero 5.1 prevede che per gli impianti che già prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto una decisione positiva ai sensi del diritto anteriore e hanno inoltrato una notifica dello stato di avanzamento del progetto sulla scorta del diritto anteriore, per la durata di rimunerazione e per il tasso di rimunerazione si applica il diritto in vigore al momento dello stato di avanzamento del progetto. In tal modo i gestori che da un lato hanno già confidato in una decisione positiva e dall’altro, contando su tale previsione, hanno effettuato investimenti di considerevole entità, sono tutelati in tale investimento.

Allegato 1.2 Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettri-

cità

Rispetto a quanto previsto nel diritto anteriore, nel caso degli impianti fotovoltaici inseriti nel SRIE la distinzione in tre categorie - isolati, annessi, integrati - viene abrogata e d’ora in avanti vi saranno soltanto tre classi di potenza (numero 2.2). Questo risulta dai nuovi limiti per l’entrata nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e dalla necessità di semplificare il sistema di promozione.

Dato che a differenza delle altre tecnologie sulla lista sono iscritti ancora numerosi ”vecchi” impianti fotovoltaici, vale a dire con una messa in esercizio risalente al periodo prima del 1° gennaio 2013, che sottostanno alla disposizione transitoria dell’articolo 72 capoverso 4 della legge sull’energia e che pertanto hanno ancora diritto a partecipare al SRIE, al numero 5 saranno definiti i pertinenti tassi di rimunerazione e le altre modalità.

Allegato 1.3 Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità

Anche nell’allegato 1.3 gli impianti che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2018, ma che hanno ottenuto già in precedenza una decisione positiva e che hanno inoltrato una notifica dello stato di avanzamento del progetto, sono tutelati dalla riduzione della durata di rimunerazione (numero 6) per le medesime ragioni citate nell’allegato 1.1.

Allegato 1.4 Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettri-

cità

Oltre agli impianti idrotermali previsti già sinora, nel caso degli impianti geotermici sussiste la categoria degli impianti petrotermali, che si distingue per il fatto che in siffatti impianti il sottosuolo per l’acquisizione di calore e acqua calda deve essere stimolato oltre che con la perforazione anche sul piano idraulico (cfr. al riguardo numero 2.1.5 relativo alle particolarità geotermia). I tassi di rimunerazione sono definiti sulla scorta degli impianti di riferimento, in cui sono stati calcolati in chiave economica una serie di differenti misure di stimolazione, la differenza dei costi di produzione tecnici rispetto a un impianto idrotermale ammontava a cent. 2,4 fino a cent. 13,4 per KWh con un valore medio pari a cent. 7,5 per KWh.

Inoltre anche in questo caso gli impianti che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2018, ma che già in precedenza hanno ottenuto una decisione positiva sulla scorta del diritto anteriore e che hanno inoltrato una notifica sullo stato di avanzamento del progetto sono tutelati dalla riduzione della durata di rimunerazione (numero 7, cfr. le spiegazioni relative all’ allegato 1.1).

Allegato 1.5 Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elet-

tricità

Nell’ottica dell’articolo 10 capoverso 4 lettere c-e, negli impianti a biomassa, soltanto gli impianti che nell’attuale allegato 1.5 sono denominati ”altri impianti a biomassa” possono partecipare al SRIE (cfr. al riguardo numero 2.2.3 relativo ai contributi d’investimento per gli impianti a biomassa).

Al numero 2.3 sono inseriti requisiti minimi che sinora erano regolamentati in una direttiva dell’UFE e che corrispondono ai requisiti per la sostenibilità ai sensi dell’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.61).