Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)

gruppo di questi ”saltatori” vengono poi nuovamente presi in considerazione dapprima gli impianti la cui domanda è stata inoltrata per prima. In tale modo si fa sì che numerosi impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, ossia con una potenza equivalente ad almeno 100kW, già realizzati, possano ancora partecipare al SRIE. Tale soluzione consente presumibilmente che gli impianti che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2014 e la cui notifica per la RIC è avvenuta entro il 31 dicembre 2013, possano partecipare al SRIE. Per gli impianti che sono stati notificati dopo la fine del 2013 e la cui messa in esercizio è avvenuta dopo il 2014, la partecipazione al SRIE è piuttosto improbabile. Per i progetti che non possono essere assunti nel SRIE è a disposizione una promozione mediante la RU.

Variante B: gli impianti fotovoltaici nella lista d’attesa in virtù del capoverso 2 vengono presi in considerazione secondo la data di inoltro della domanda, indipendentemente se essi siano già stati messi in esercizio o no. In tal modo si garantisce che i gestori che si sono notificati tempestivamente e sono nella lista già da molto tempo possano partecipare al SRIE. Si presuppone al contempo che numerosi gestori che hanno messo in esercizio il proprio impianto senza una decisione positiva ai sensi del diritto anteriore, non possano più prendere parte al SRIE. È difficile stimare in quale misura possa essere smantellata la lista d’attesa. Ciò dipende dalla potenza effettivamente realizzata la quale, come insegna l’esperienza, può divergere dalla potenza notificata.

Nel caso delle altre tecnologie, ai sensi del capoverso 3 avanzano (“saltano”) in cima alla lista gli impianti per i quali la messa in esercizio o la disponibilità alla realizzazione sono state comprovate mediante la notifica della messa in esercizio o con la notifica dello stato di avanzamento del progetto, o nel caso degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica, con la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto; all’interno del gruppo di tali ”saltatori”, saranno poi presi in considerazione dapprima gli impianti la cui notifica di messa in esercizio o dello stato di avanzamento del progetto è stata inoltrata per prima (lett. a). Se tutti i ”saltatori” possono essere presi in considerazione, gli altri progetti verranno presi in considerazione conformemente alla data di inoltro della domanda (lett. b).

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 22 Domanda

Per il trattamento della domanda ai fini della partecipazione al SRIE è competente l’Organo d’esecuzione (cpv. 1). Nelle appendici si determina per ciascuna tecnologia quali indicazioni e quali documenti debba contenere la domanda (cpv. 2).

Art. 23 Garanzia di principio

La garanzia di principio corrisponde all’attuale decisione positiva (art. 3g cpv. 3 OEn). Essa deve offrire al gestore la sicurezza dell’investimento, accordandogli la partecipazione al SRIE nel caso in cui al momento della messa in esercizio siano soddisfatti tutti i requisiti (cpv. 1).

Come l’attuale decisione positiva, anche tale decisione non ha alcun effetto pregiudiziale per eventuali procedure di autorizzazione o di concessione (cpv. 2).

Art. 24 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica

I progetti, ai quali è stata accordata la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità con garanzia di principio, devono essere realizzati rapidamente senza bloccare inutilmente i fondi per essi riservati (art. 22). L’articolo 24 prevede pertanto, come già il diritto anteriore, che i gestori raggiungano entro i termini determinati negli allegati stati di avanzamento del progetto e che debbano mettere in esercizio l’impianto, con obbligo di notifica all’Organo d’esecuzione (cpv. 1, 2 e 4).

Se un gestore non è in grado di rispettare il termine fissato per lo stato di avanzamento del progetto o per la messa in esercizio, per ragioni a lui non imputabili, l’Organo di esecuzione può prorogargli tale termine su richiesta. La domanda deve essere inoltrata prima della scadenza del termine (cpv. 3).