Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozi one dell’energia OPEn)
Sezione 2: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza mas-
sima di 10 MW e lista d’attesa
La presa in considerazione dei progetti per un ampliamento o un rinnovamento considerevole di impianti idroelettrici di piccole dimensioni, viene effettuata secondo la data di inoltro della domanda. Se non tutte le domande inoltrate in uno stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti con la maggiore produzione supplementare (art. 53). Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, viene gestita una lista d’attesa (art. 54). Come negli impianti fotovoltaici anche negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni vengono inseriti nella lista d’attesa soltanto i progetti che soddisfano presumibilmente i criteri per il diritto. Se in caso di un progetto già da un esame sommario risulta chiaramente che non sussistono i requisiti per il diritto, la domanda viene respinta ancor prima di essere inserita nella lista d’attesa.
Sezione 3: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza supe-
riore ai 10 MW
L’utilizzo interdipendente delle risorse (art. 55 cpv. 1), l’introduzione di giorni di riferimento ogni quattro anni (art. 55 cpv. 2) e l’ordine di presa in considerazione (art. 56) consentono di dare la priorità a progetti secondo la produzione supplementare (gli impianti nuovi e gli ampliamenti vengono presi in considerazione prima dei rinnovamenti) e secondo l’efficacia del finanziamento.
Sezione 4: Procedura di domanda
Art. 57 Domanda
Una domanda può essere inoltrata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione cresciuta in giudicato o, in caso di progetti non soggetti a licenza, quando è possibile avviare i lavori. S’intende in tale modo garantire che vengano sostenuti finanziariamente soltanto i progetti che vengono realizzati con ogni probabilità e in tempi brevi. Al contempo si evita che rimangano bloccati fondi per progetti non realizzabili. Un'altra ragione è da ricercare nel fatto che soltanto nel caso di progetti pronti per l’avvio dei lavori vi sono stime dei costi caratterizzate da una precisione sufficiente per determinare il contributo d’investimento.
Art. 58 Garanzia di principio
Se un progetto, per il quale sono disponibili risorse, soddisfa i requisiti per il diritto, il contributo d’investimento viene accordato con garanzia di principio sulla base della documentazione inoltrata insieme alla domanda. L’ammontare del contributo d’investimento viene determinato in percentuale dei costi d’investimento computabili e come importo superiore in termini assoluti in franchi. Come limite superiore valgono da un lato i contributi massimi ai sensi dell’articolo 52 e, dall’altro, i maggiori costi non ammortizzabili da calcolare per ciascun progetto nel caso singolo.
L’importo inferiore tra i due viene utilizzato come limite superiore per determinare il contributo d’investimento. Le modifiche nei costi d’investimento e nei redditi previsti vengono prese in considerazione nel corso della determinazione dell’ammontare definitivo del contributo d’investimento dopo la realizzazione dell’impianto, tenuto conto che l’importo massimo determinato nella garanzia di principio (lett.
b) non deve tuttavia essere superato. La determinazione di un tale importo massimo è necessaria per la pianificazione della liquidità del fondo per il supplemento rete.
Art. 59–62
Le presenti quattro disposizioni disciplinano l’obbligo di notifica del richiedente (compresi i termini e i presupposti di una proroga dei termini) in seguito alla garanzia di principio.