Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)

doloso, non occorre soltanto chiedere la restituzione del premio versato in eccesso, bensì anche un interesse equivalente al 5% come previsto dall’articolo 30 capoverso 3 della legge sui sussidi.

Capitolo 8: Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati alla Direzione generale delle dogane, controlli e provvedimenti

Art. 101 Valutazione

L’UFE effettua, come sinora, una valutazione relativa a tutti i progetti e gli impianti per i quali è stata chiesta una promozione.

Nel caso degli impianti idroelettrici di grandi dimensioni, l’UFE può utilizzare i dati ottenuti ai fini di un ulteriore sviluppo del finanziamento o dell’ordinamento del mercato (cfr. art. 30 cpv. 5 LEne).

Art. 102 Pubblicazione

Come fatto sinora, l’UFE pubblica per motivi di trasparenza differenti dati concernenti gli impianti per i quali viene erogata una promozione o una rimunerazione oppure, secondo il diritto nuovo, un premio di mercato. La pubblicazione concernente il premio di mercato si definisce unicamente sulla scorta del capoverso 3. Le indicazioni secondo i capoversi 1 e 2 non vanno pubblicate, dato che non sono pertinenti al premio di mercato.

Art. 103 Informazioni

Anche la comunicazione delle informazioni avviene nell’ottica del diritto anteriore. I richiedenti, i Cantoni e i Comuni hanno, ciascuno in modo diverso sulla base dei propri interessi, diritto all’informazione concernente i progetti o gli impianti di loro interesse.

Art. 104 Trasmissione di dati alla Direzione generale delle dogane

L’articolo 104 corrisponde sul piano dei contenuti al diritto attuale e garantisce il flusso d’informazioni dall’UFE alla Direzione generale delle dogane, affinché quest’ultima sia dotata d’informazioni concernenti gli impianti che producono l’elettricità a partire dalla biomassa e i loro gestori, necessarie per l’esecuzione dell’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (RS 641.611).

Art. 105 Controlli e provvedimenti a posteriori

Le competenze conferite dall’articolo 103 all’UFE e all’Organo d’esecuzione di effettuare controlli e adottare misure corrispondono parimenti al diritto anteriore. Le norme previste nell’attuale articolo 22a OEn concernenti gli impianti, i veicoli e gli apparecchi saranno sancite nella nuova ordinanza relativa ai requisiti posti alla commercializzazione e alla vendita di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 106 Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della rimunerazione secondo il di-

ritto anteriore

A differenza di quanto prevede oggi l’articolo 26 capoverso 5, nel diritto anteriore la rimunerazione veniva erogata entro la fine di dicembre dell’anno in cui scadeva la durata della rimunerazione. I gestori degli impianti che sono entrati a far parte del sistema di rimunerazione per l’immissione in rete ancora sulla base del diritto anteriore, mantengono tale diritto.