Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozi one dell’energia OPEn)

Se un gestore inoltra la notifica della messa in esercizio in ritardo e per tale ragione non ottiene una rimunerazione, gli viene versato retroattivamente soltanto il prezzo di mercato di riferimento, ma non il premio per l’immissione in rete.

Art. 25 Partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettri-

cità

Se anche a seguito della messa in esercizio, l’impianto soddisfa tutti i requisiti, esso prende definitivamente parte al SRIE (cpv. 1).

Come già previsto dal diritto attuale, la domanda per partecipare al SRIE viene respinta ai sensi del capoverso 2, quando un impianto non soddisfa i requisiti per il diritto, non rispetta i termini per il raggiungimento dello stato di avanzamento del progetto o della messa in esercizio o l’ubicazione dell’impianto diverge in misura considerevole da quanto indicato nella domanda.

Art. 26 Uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità

Un gestore può uscire con il proprio impianto dal SRIE nel rispetto di un termine di disdetta. Un successivo rientro non è possibile.

Art. 27 Versamento della rimunerazione

La rimunerazione si compone ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LEne del prezzo di mercato o del prezzo di mercato di riferimento e del premio per l’immissione di elettricità. L’Organo d’esecuzione versa trimestralmente ai gestori nella commercializzazione diretta il premio per l’immissione di elettricità. Tali gestori devono conseguire di persona il prezzo di mercato nel quadro della commercializzazione diretta. I gestori che immettono in rete l’elettricità al prezzo di mercato di riferimento, ottengono dall’Organo d’esecuzione il versamento del premio per l’immissione d’elettricità e del premio di mercato di riferimento (cpv. 1).

Come nel diritto anteriore, l’Organo d’esecuzione è tenuto a effettuare il versamento pro rata, se non vi sono sufficienti risorse a disposizione. Il saldo viene versato ai gestori nel corso dell’anno successivo (cpv. 2).

Il tasso di rimunerazione di un determinato anno per gli impianti idroelettrici e a biomassa viene determinato provvisoriamente sulla scorta della produzione dell’anno precedente. Soltanto l’anno successivo il tasso di rimunerazione viene adeguato retroattivamente sulla scorta della produzione effettiva (cfr. per esempio allegato 1.1 numero 2.6); il gestore è tenuto a restituire gli eventuali importi versati in eccesso (cpv. 3).

Se il premio di mercato di riferimento dovesse essere superiore al tasso di rimunerazione (art. 21 cpv. 5 LEne), i gestori sono tenuti a versare trimestralmente la parte eccedente all’Organo d’esecuzione (cpv. 4).

D’ora in avanti, la durata della rimunerazione termina ai sensi del capoverso 5 alla fine del mese nel quale essa scade e non nel mese di dicembre successivo. Ai gestori a cui nella decisione in virtù del diritto anteriore è stata assicurata una durata di rimunerazione non per la fine del mese in cui la durata scade, bensì per il dicembre successivo, il capoverso 5 non viene applicato.

Art. 28 Rifiuto della rimunerazione

Nell’ottica di un regolare funzionamento del SRIE, i gestori d’impianti sono tenuti a soddisfare diversi obblighi e direttive. In caso di mancato adempimento, l’Organo d’esecuzione può rifiutare o sospendere l’erogazione della rimunerazione. Esso è tenuto a riprendere i versamenti, soltanto quando il gestore adempie i propri obblighi o soddisfa nuovamente le direttive. Per la durata della sospensione i gestori non hanno diritto alla rimunerazione, neppure retroattivamente.