Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozi one dell’energia OPEn)
Il bonus per l’utilizzo esterno del calore (bonus di cogenerazione) previsto nel precedente allegato 1.5 non sarà più contemplato dalla nuova legge, dato che con le nuove basi legali s’intende ancora porre maggiormente l’accento sulla produzione di elettricità.
A differenza delle altre tecnologie, la durata di rimunerazione negli impianti a biomassa (numero 6) non subirà alcuna riduzione.
Allegato 2.1 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
In linea di principio le tabelle relative agli importi vengono riprese dal diritto anteriore. Tuttavia, dato che sinora soltanto gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW potevano richiedere la RU, le tabelle vengono integrate con gli importi per le classi di potenza superiore ai 30 kW. Più grande è l’impianto minori saranno i costi d’investimento in rapporto alla potenza installata. Pertanto l’importo del contributo legato alla potenza per le classi di potenza superiori ai 30 kW viene fissato a un livello inferiore. Il contributo legato alla potenza viene calcolato pro rata (numero 2.5), vale a dire che per i primi 29,9 kW il gestore ottiene il contributo legato alla potenza superiore, per quelli al di sopra quello inferiore. Se un impianto è dotato addirittura di una potenza superiore ai 100 kW, il gestore ottiene per la potenza da 30 fino a 99,9 kW il contributo legato alla potenza per gli impianti <100 kW e per la potenza al di sopra il contributo legato alla potenza per le classi di potenza ≥100 kW.
Gli impianti nuovi, ossia gli impianti che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, con una potenza ≥100 kW ottengono sempre soltanto l’importo per gli altri impianti, anche se appartengono alla categoria degli impianti integrati. Tale norma viene emessa in conformità con la regolamentazione negli impianti fotovoltaici inseriti nel SRIE.
L’indicazione della categoria dei produttori (persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione) è destinata alla valutazione del tipo di investitori e delle ripercussioni delle misure adottate e delle risorse impiegate sulle differenti categorie di produttori.
Allegato 2.2 Contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici
La definizione degli impianti idroelettrici (numero 1) inseriti nel SRIE è identica a quella degli impianti che possono richiedere un contributo d’investimento. Per i contributi d’investimento è determinante in particolare la delimitazione nelle cascate delle centrali. Tale delimitazione serve alla differenziazione tesa a determinare se si tratta di un impianto idroelettrico di piccole o grandi dimensioni, è determinante per valutare la misura considerevole di un ampliamento e per la definizione della produzione netta e serve infine a calcolare i maggiori costi non ammortizzabili.
Con la domanda va peraltro inoltrato un elenco di tutti i costi d’investimento. Questi devono già essere suddivisi dal richiedente in costi computabili e non computabili. Inoltre il richiedente è tenuto a inoltrare un conteggio dei maggiori costi non ammortizzabili (numero 2).
La tabella sul periodo di utilizzazione (numero 3) è destinata alla determinazione del periodo di utilizzazione restante e dei reinvestimenti necessari in tale arco di tempo per il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili. Essa inoltre è un punto di riferimento per determinare quali investimenti in quali elementi dell’impianto possono di regola essere considerati costi di produzione computabili.
Allegato 2.3 Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa
L’efficienza energetica netta (EEN) definisce il rendimento complessivo di un IIR (numero 1.1). Fondata sulla ”normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti” (Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti) essa viene rilevata ogni anno dalla Confederazione (UFE e UFAM) e dall’Associazione svizzera dei gestori degli impianti per l’incenerimento dei rifiuti in tutti gli IIR in Svizzera. Nella considerazione netta per l’efficienza dell’impianto vengono computati soltanto l’elettricità e il calore esportati senza l’uso proprio necessario in termini di