Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)

Art. 107 Disposizione transitoria relativa allo smantellamento della lista d’attesa per le altre tec-

nologie di produzione

Questa disposizione transitoria è stata ripresa dal diritto anteriore.

Art. 108 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici

Sinora la RU poteva essere richiesta soltanto per gli impianti con una potenza massima di 30 kW. Chi, prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ha già richiesto o ottenuto una RU secondo il diritto anteriore, e ha, altresì prima dell’entrata in vigore, ampliato l’impianto fino a una potenza di almeno 30 kW, neppure in futuro otterrà per tale potenza supplementare una RU. La presente disposizione transitoria mira a neutralizzare gli effetti di trascinamento.

Con il capoverso 2 anche per gli impianti che sono stati notificati ai fini dell’ottenimento di una RU già secondo il diritto anteriore viene applicato l’ordine di presa in considerazione del nuovo diritto (se viene scelta la variante A). Anche questi impianti non devono più essere presi in considerazione secondo la ”data di notifica”, bensì sulla scorta della data di inoltro della notifica della messa in esercizio. Tale regola corrisponde all’articolo 72 capoverso 3 LEne in virtù del quale per gli impianti inseriti nella lista d’attesa viene applicato il diritto nuovo. Se la scelta cade sulla variante B non occorrono disposizioni transitorie (come finora).

Per gli impianti di grandi dimensioni, per i quali la rimunerazione per l’immissione di elettricità o la RU è stata richiesta soltanto a seguito dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il diritto di opzione per l’una o l’altra rimunerazione va esercitato già con l’inoltro della domanda. I gestori degli impianti di grandi dimensioni che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono già iscritti nella lista d’attesa, al momento della notifica non hanno ancora alcun diritto di opzione, motivo per cui essi non hanno ancora avuto la possibilità di esercitare tale diritto. Pertanto ai gestori di tali impianti viene accordato un termine fino al 30 giugno 2018, entro il quale possono esercitare il loro diritto di opzione. Se non lo esercitano o non lo esercitano entro il termine previsto, la loro notifica è considerata una domanda tesa a ottenere una RU (cpv. 3).

Gli impianti secondo il capoverso 4 sono considerati ai sensi della presente ordinanza impianti di piccole dimensioni che ottengono soltanto una RU fino a una potenza massima pari a 99,9 kW. Anziché trattare tali impianti automaticamente come impianti di piccole dimensioni secondo il diritto nuovo, con tale disposizione transitoria i progettisti ottengono l’opportunità di correggere i loro dati relativi alla potenza del loro impianto indicati nella notifica, che può risalire ad alcuni anni prima. In tale modo essi hanno da un lato la possibilità di assicurarsi il loro diritto di opzione a favore del SRIE o della RU, e dall’altro di evitare di ottenere soltanto un contributo legato alla potenza per la potenza massima pari a 99,9 kW. Se non fanno alcun uso di tale opportunità, i loro impianti saranno trattati come impianti di piccole dimensioni conformemente alla loro domanda e otterranno in seguito all’inoltro della notifica della messa in esercizio un contributo legato alla potenza per una potenza massima di 99,9 kW.

L’unica possibilità di poter ancora prendere successivamente parte al SRIE o di ottenere il contributo legato alla potenza per l’intera potenza, è inoltrare una nuova domanda volta a ottenere l’uno o l’altro strumento finanziario, tenuto conto però che una tale domanda non godrà di alcun trattamento privilegiato.

Art. 109 Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione diretta

Per i nuovi impianti di media grandezza con una potenza tra i 30 kW e i 500 kW è previsto un termine di transizione di due anni. Durante tale periodo essi possono immettere l’elettricità al prezzo di mercato di riferimento e non sono tenuti a commercializzare direttamente essi stessi l‘elettricità. Il termine di due anni consente ai prestatori di servizi energetici e ai commercializzatori diretti di avere tempo sufficiente per poter sviluppare sul mercato i prodotti e le offerte pertinenti. Dai gestori degli impianti di grandi dimensioni con una potenza uguale o superiore ai 500 kW è possibile pretendere che essi