Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)
Art. 63 Determinazione definitiva del contributo d’investimento
Il capoverso 2 della presente disposizione prevede che venga effettuato un nuovo calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili al momento della determinazione definitiva del contributo d’investimento tenuto conto delle conoscenze, eventualmente mutate, acquisite nel frattempo. Tra la garanzia di principio e la determinazione definitiva del contributo d’investimento trascorrono comunque diversi anni.
Con tale nuovo calcolo si tiene conto del principio previsto dall’articolo 29 capoverso 2 LEne secondo cui il contributo d’investimento non deve eccedere i maggiori costi non ammortizzabili.
Art. 64 Versamento scaglionato del contributo d’investimento
Con il versamento scaglionato del contributo d’investimento si tiene conto della circostanza che i progetti di costruzione, ampliamento e rinnovamento di impianti idroelettrici costituiscono progetti la cui attuazione si protrae per diversi anni e la cui produzione netta media dovrebbe essere determinata per un arco di cinque anni vista la disponibilità idrica soggetta eventualmente a cambiamenti di rilievo. Il versamento scaglionato tiene conto del caso singolo. Il piano di versamento viene determinato per ciascun progetto nella garanzia di principio. In caso di progetti di piccola portata il versamento sarà effettuato con ogni probabilità in un numero minore di tranche rispetto ai progetti di ampia portata. È importante che la prima tranche venga versata al più presto con l’inizio dei lavori e l’ultima al più presto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento, tenendo conto del fatto che fino a tale momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio. Con tale ”ritenuta” s’intende evitare il più possibile che gli importi già versati debbano essere restituiti, qualora i costi d’investimento o i maggiori costi non ammortizzabili dovessero essere di minor portata rispetto a quanto indicato nella domanda.
Sezione 5: Criteri di calcolo
Art. 65 Costi d’investimento computabili
In genere i costi d’investimento non computabili comprendono tutti i provvedimenti che sono necessari all’esercizio e che vengono eseguiti in modo efficiente. Gli investimenti che presentano un utile supplementare (per esempio utilizzo di una funivia a fini turistici) vengono computati soltanto pro rata. Non sono computabili, in particolare, le indennità per la rinuncia alla riversione.
Sono computabili soltanto i costi d’investimento generati una tantum (nessun reinvestimento), per i quali può essere dimostrato che sono generati grazie alla costruzione o all’ampliamento o al rinnovamento considerevole di un impianto idroelettrico.
Art. 66 Costi non computabili
I costi per la costruzione di elementi d’impianto generati prima che il contributo d’investimento sia stato accordato con garanzia di principio, o prima che sia stato autorizzato l’avvio anticipato dei lavori, sono interamente a carico del richiedente. Essi non sono computabili per il calcolo del contributo d’investimento (lett. a). Questa regolamentazione è meno radicale rispetto a quanto previsto nell’articolo 26 capoverso 3 LSu secondo cui in tale caso non vengono accordate prestazioni.
La disposizione non contempla i costi di pianificazione; per natura tali costi sono generati prima che l’impianto sia pronto alla costruzione e dunque anche prima che sia inoltrata la domanda tesa a ottenere un contributo d’investimento. Anche i costi che non sono a carico del richiedente non sono computabili (lett. b). Gli impianti idroelettrici che sono tenuti ad adottare le misure di risanamento secondo le prescrizioni ai sensi dell’articolo 83a LPAc o dell’articolo 10 LFSP, devono dapprima chiedere le remunerazioni secondo la legislazione sulla protezione delle acque e sulla pesca in ottemperanza all’articolo 34 LEne. I costi che devono essere sostenuti per tali misure non sono computabili come costi d’investimento per il calcolo del contributo d’investimento.