Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)
Capitolo 7: Premio di mercato per l’elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni
Art. 93 Dettagli relativi al diritto
Il capoverso 1 spiega nel dettaglio il significato della nozione legale d’impianto 10 MW. Oltre agli impianti singoli sono ammessi anche gruppi d’impianti che presentano nel complesso (potenza lorda) la potenza minima. Per poter affermare l’esistenza di un tale raggruppamento o unione devono essere soddisfatti alcuni criteri. Quattro centrali idroelettriche con 3 MW di potenza ciascuna non costituiscono in sé un’unione di tale natura: se uno degli impianti idroelettrici non è legato sul piano idraulico ai restanti impianti, il gruppo a tre che in sé soddisferebbe i criteri è dotato soltanto di 9 MW, cosicché il numero di impianti rilevante per il premio di mercato è pari a due. Non costituisce invece in sé un ostacolo se uno degli impianti del raggruppamento è un impianto RIC/SRIE promosso già con altri mezzi. Per l’introito di mercato dell’impianto RIC è determinante (art. 94 cpv. 4) il tasso di rimunerazione RIC, cosicché a causa del mancato adempimento del criterio dei costi di produzione non interamente coperti la domanda volta a ottenere un premio di mercato può essere destinata a fallire.
È inoltre scontato, e pertanto non degno di essere menzionato in una legge e in un’ordinanza, il fatto che il premio di mercato venga contemplato soltanto per gli impianti in Svizzera e dunque per l’energia idroelettrica derivante dagli impianti di grandi dimensioni svizzeri. Nelle centrali idroelettriche ubicate sul confine soltanto l’elemento dell’impianto presente sul territorio elvetico può beneficiare del premio di mercato.
Cpv. 2 e 3: il diritto è sancito con una cascata a tre livelli nella legge (art. 30 cpv. 2 LEne). È un principio ricorrente per il diritto che il premio di mercato spetta a quell’attore che si assume il rischio dei costi di produzione non coperti. Di conseguenza il diritto spetta in prima linea ai gestori stessi, in seconda linea ai proprietari o azionisti, segnatamente in caso di centrali oggetto di un partenariato e in terza linea alle imprese di approvvigionamento elettrico (IAE) che sono tenute ad assumersi il rischio menzionato mediante la stipulazione di contratti per l’acquisizione di energia elettrica (proprietari che hanno diritto al premio di mercato al secondo livello possono naturalmente anche essere un’IAE).
Nelle costellazioni delle IAE si tratta tuttavia di vanificare determinati casi. Gli attori in questione non devono modificare a breve termine le circostanze grazie a nuovi contratti al fine di poter beneficiare del premio di mercato; siffatti costrutti non corrispondono allo scopo e al senso del premio di mercato (Boll. Uff. 2016 CN 1248 Müller-Altermatt).
Il Consiglio federale spiega pertanto nel capoverso 2 che per determinati contratti a breve termine, ossia per contratti stipulati soltanto di recente, il requisito dell’assunzione o spostamento del rischio come contemplato nella LEne non è dato. In siffatti casi, pertanto, per l’IAE non sussiste alcun diritto al premio in questione; l’IAE in questione non deve obbligatoriamente costituire un’IAE avente diritto al premio di mercato al terzo livello, bensì può trattarsi anche di un’impresa proprietaria, corrispondente al secondo livello nella cascata dei beneficiari. Se dovesse presentarsi il caso secondo cui anche per i proprietari che non costituiscono un’IAE l’assunzione dei costi di produzione non coperti si fonda su tali contratti, anche per costoro decade il premio di mercato (cpv. 3); la definizione di ”contratto” non va intesa in senso stretto; sono per esempio contemplati piuttosto accordi che poggiano su un rapporto aziendale o di partecipazione. Le limitazioni contemplate nei capoversi 2 e 3 non escludono a priori il premio di mercato per la produzione di una centrale elettrica. Nel caso di un gestore o proprietario, ossia a un livello superiore, i requisiti per il premio possono sussistere senza limitazioni.
Nel capoverso 2 si intendono i contratti per l’acquisizione di energia elettrica e non altri contratti in relazione agli impianti idroelettrici di grandi dimensioni. Se dopo il 1° gennaio 2016 vengono vendute le centrali elettriche stesse, per citare un esempio, non si applica il capoverso 2. Per tali centrali elettriche è senz’altro possibile beneficiare del premio di mercato, a condizione che siano soddisfatti tutti i