Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)
Art. 36 Autorizzazione dell’inizio anticipato dei lavori
Negli impianti idroelettrici e a biomassa, in linea di principio, in forza dell’articolo 28 LEne, è possibile iniziare con i lavori di costruzione, di ampliamento o di rinnovamento soltanto quando l’UFE ha accordato il contributo d’investimento con garanzia di principio. L’UFE può tuttavia autorizzare un inizio anticipato dei lavori. Esso opera tale scelta, quando attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. Tale disposizione poggia in ampia misura sull’articolo 26 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu [RS 616.1]).
Art. 37 Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti
Con questa disposizione s’intende garantire che una RU o un contributo d’investimento vengano versati soltanto per gli impianti che nel corso della durata minima prevista producono effettivamente la quantità prevista di elettricità. Soprattutto nel caso degli impianti idroelettrici il plusvalore raggiunto grazie agli investimenti effettuati può essere conseguito anche in modo diverso da una produzione supplementare, per esempio mediante spostamento temporale della produzione nelle centrali di accumulazione. In siffatti casi la quantità di elettricità prodotta non è (da sola) determinante ai fini della valutazione dell’esercizio regolare di un impianto. È tuttavia importante che non vengano promossi impianti che già dopo poco tempo vengono spenti o sono oggetto di cattiva manutenzione.
Art. 38 Restituzione della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento
Con la possibilità della restituzione della RU o del contributo d’investimento s’intende garantire che le risorse disponibili vengano impiegate correttamente e utilizzate esclusivamente per progetti che soddisfano i requisiti e necessitano realmente di una promozione. Se le condizioni previste dall’articolo 37 non vengono rispettate, segnatamente se l’impianto non raggiunge la produzione (supplementare)
prevista, può essere richiesta la restituzione dei contributi pertinenti. Il capoverso 3, inoltre, prevede la possibilità che in caso di deroghe considerevoli allo sviluppo effettivo da parte della redditività pronosticata, possa essere richiesta la restituzione degli aiuti all’investimento.
Art. 39 Termine di attesa
Questa disposizione è destinata, in prima linea, a garantire che non siano sempre gli stessi gestori a beneficiare della RU o del contributo d’investimento. Si intende inoltre incentivare i gestori degli impianti fotovoltaici a valutare l’effettiva portata del potenziale sul loro fondo e a investire in una volta sola, anziché ampliare il loro impianto a tappe. Per gli impianti idroelettrici si rinuncia all’introduzione di una durata minima, dato che i relativi progetti consistono spesso in elementi di ampliamento o di rinnovamento, che come insegna l’esperienza, presentano procedure di autorizzazione diverse in termini di tempo. Con la rinuncia a una durata minima si garantisce che non vengano bloccati singoli elementi del progetto. A ciò si aggiungono i periodi di utilizzazione molto differenti tra loro dei singoli elementi dell’impianto e quindi un fabbisogno d’investimento scaglionato. La durata minima cela il rischio che elementi d’impianto vengano sostituiti prima dello scadere del loro periodo di utilizzazione.
Per gli impianti fotovoltaici che hanno ottenuto il versamento di una RU già secondo il diritto anteriore, una domanda tesa a ottenere una RU secondo il diritto nuovo non è esclusa, a condizione che l’ampliamento o il rinnovamento non sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.