Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)

personale) i gestori di tali impianti non sono incentivati a continuare l’esercizio dell’impianto una volta terminata la durata della rimunerazione.

2.1.2 Commercializzazione diretta

I gestori di impianti con una potenza uguale o superiore ai 500 kW che d’ora in avanti saranno inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità o che ottengono già una rimunerazione a copertura dei costi, sono tenuti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della legge a commercializzare autonomamente l’elettricità prodotta. In tale modo anche gli attuali impianti RIC contribuiscono a una produzione fondata sul fabbisogno. I gestori di impianti con una potenza superiore ai 30 kW che d’ora in avanti saranno inseriti nel SRIE avranno due anni di tempo per passare alla commercializzazione diretta. Un passaggio facoltativo è possibile, ma non può essere reso retroattivo.

Con il cosiddetto commercializzatore diretto o prestatore di servizi energetici compare un nuovo attore sul mercato. Il suo compito principale è la commercializzazione di elettricità per gli impianti nel SRIE. Tra i commercializzatori diretti deve esserci un regime di sufficiente concorrenzialità. In tal modo i produttori possono scegliere tra differenti offerte per la commercializzazione della loro produzione di elettricità. Inoltre le soluzioni più efficienti possono così farsi largo sul mercato. Al riguardo un volume, un numero di impianti e kW sufficienti costituiscono un elemento imprescindibile nella commercializzazione diretta. Il rapporto tra produttori e commercializzatori diretti sottostà al diritto privato.

Con questa nuova struttura il regime del gruppo di bilancio (GB-ER) per le energie rinnovabili non è più necessario e viene pertanto sciolto.

La rimunerazione degli impianti nella commercializzazione diretta sarà costituita da due componenti: dal prezzo di mercato che viene versato dal commercializzatore diretto e dal premio di rimunerazione (tasso di rimunerazione dedotto il prezzo di mercato di riferimento) che viene versato trimestralmente dall’Organo d’esecuzione (art. 21 cpv. 4 LEne). Se i gestori degli impianti immettono l’elettricità a un prezzo di mercato superiore rispetto al prezzo di mercato di riferimento, possono conseguire introiti superiori rispetto al caso di una rimunerazione fissa. I costi per la commercializzazione dell’elettricità e il bilancio che sinora risultavano nel GB-ER saranno in futuro a carico dei commercializzatori diretti. I gruppi del bilancio responsabili di volta in volta vengono remunerati con un indennizzo di sfruttamento fondato sulla tecnologia.

2.1.3 Rimunerazione al prezzo di mercato di riferimento

I gestori degli impianti che non sono nella commercializzazione diretta, ottengono la cosiddetta rimunerazione al prezzo di mercato di riferimento (art. 21 cpv. 2 e 3 LEne): come sinora, l’Organo d’esecuzione versa loro l’intero tasso di rimunerazione (prezzo di mercato di riferimento e premio per l’immissione in rete).

Gli impianti che sono dotati di un dispositivo per la rimunerazione del profilo di carico o di un sistema di misurazione intelligente non sono più inseriti nel GB-ER, bensì nei pertinenti gruppi di bilancio dei loro gestori di rete. Quest’ultimi restituiscono all’Organo d’esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta. I gruppi di bilancio, tuttavia, vengono remunerati per i loro dispendi in relazione con il bilancio con un indennizzo equivalente al 70 per cento dell’indennizzo di sfruttamento. La ragione per l’indennizzo più basso è il mancato costo per l’acquisizione della clientela e per la gestione dell’impianto.

Gli impianti che non sono dotati né di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico né di un sistema di misurazione intelligente continueranno a essere assunti dai pertinenti gestori di rete. In tal caso i gestori di rete restituiscono all’Organo d’esecuzione il prezzo di mercato di riferimento. Un indennizzo di sfruttamento non viene tuttavia erogato, dato che non vi risultano oneri di bilancio.