Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)
Art. 98 Domanda
Cpv. 1: la procedura presso l’UFE si articola come procedura ex post. S’intende applicare il premio di mercato per la prima volta già nel 2018, sulla base di cifre del 2017, il che si evince dall’articolo 110. Gli aventi diritto sono tenuti a rispettare la data di riferimento, indipendentemente se essi effettuano il conteggio per una data centrale secondo l’anno civile o l’anno idraulico.
Il giorno di riferimento ha il carattere di una data di perenzione (con il medesimo effetto di un termine di perenzione).
L’UFE, pertanto, non prende in considerazione le domande inoltrate in ritardo, pronunciando una decisione di non entrata in materia.
Ovviamente è fatta salva la restituzione per inosservanza (art. 24 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA).
Il capoverso 2 elenca i differenti elementi per poter determinare se qualcuno ha diritto ai premi di mercato e a quanto ammonta il diritto al premio. Per rendiconto annuale s’intende come conseguenza dell’importo ex-post il rendiconto dell’anno precedente, ossia un rendiconto testato. Oltre agli elementi menzionati nell’articolo 96 occorre inoltrare anche la conferma prevista già dall’articolo 30 capoverso 2 LEne (assunzione del rischio). L’UFE allestirà un formulario contenente tutti gli elementi da indicare e inoltrare assieme alla domanda. Questo aiuta il richiedente e consente una normalizzazione.
Il formulario può anche creare differenti categorie e chiedere determinati dati in modo mirato soltanto per una categoria. L’ampio criterio del ”diritto” (la cui prova è in sé scontata) consente per esempio, di pretendere elementi particolari relativi al diritto al premio, per esempio l’assenza di contratti a partire dal 1° gennaio 2016 (art. 93 cpv. 2) o il non aumento della quantità di energia rinnovabile con GO.
Cpv. 3: occorrono indicazioni specifiche, qualora entrasse in gioco anche il secondo elemento di sostegno, l’immissione nel servizio universale. Gli aventi diritto al premio di mercato, che immettono nel servizio universale, sono tenuti a fornire ulteriori informazioni; oltre agli aventi diritto al premio di mercato stessi, anche altri attori hanno un obbligo di partecipazione (qui si tratta in particolare delle altre unità aziendali delle IAE ai sensi dell’articolo 96). Per ”vendita effettiva a titolo di servizio universale” (lett. d) s’intende la vendita d’impianti che entrano in considerazione per il premio di mercato e non la vendita di tutti gli impianti, ossia degli impianti idroelettrici o a biomassa che con il premio di mercato non hanno nulla a che vedere.
La suddivisione ai sensi del capoverso 3 è importante nell’esecuzione dell’UFE ai fini della rintracciabilità della provenienza di tutta l’elettricità immessa nel premio di mercato. È compito del cos. gestore dell’azienda, che può ma non deve necessariamente corrispondere al gestore dell’impianto; la responsabilità spetta infine sempre a quest’ultimo. Sono tenuti a inoltrare tale suddivisione gli aventi diritto al premio di mercato. Per tutte le altre indicazioni che potrebbero divenire necessarie è parimenti responsabile l’avente diritto (in un intento di semplificazione, egli è tenuto a raccogliere qualsiasi informazione e a inoltrarla all’UFE), pur essendo le altre parti coinvolte tenute a sostenerlo. Se l’inoltro delle informazioni raccolte non dà i suoi frutti, perché le altre parti coinvolte non collaborano, l’UFE può richiedere a titolo sussidiario le informazioni necessarie anche direttamente alle parti coinvolte (tale ”potere” è soltanto una possibilità e non costituisce un obbligo da parte dell’UFE).
Art. 99 Procedura all’UFE
La procedura in seno all’UFE deve articolarsi nel modo più semplice possibile e fondarsi su dati e documenti esistenti. L’UFE può coinvolgere terzi per l’esecuzione (art. 67 cpv. 1 lett. a LEne), anche se le singole fasi della procedura e in particolare le decisioni permangono nell’ambito della sua sfera di competenza. Nell’esecuzione esso sarà chiamato a riunire due esigenze: da un lato deve prendere rapidamente le decisioni affinché gli aventi diritto ottengano tempestivamente, possibilmente ancora