Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozi one dell’energia OPEn)

quando in relazione alla costruzione di un impianto le acque sono rinaturate presentando in seguito, insieme all’impianto, un plusvalore ecologico rispetto a prima dell’intervento (lett. d).

Art. 11 Consumo proprio

Per un eventuale consumo proprio nel SRIE sono applicabili le pertinenti disposizioni dell’ordinanza sull’energia.

Capitale 2: Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 12 Requisiti generali

Per gli impianti del SRIE valgono, in merito alle condizioni di raccordo e alle disposizioni relative all’energia da rimunerare, le stesse norme applicabili agli impianti che immettono elettricità in rete ai sensi dell’articolo 15 della legge.

Art. 13 Garanzia di origine e plusvalore ecologico

Come nel diritto attuale il plusvalore ecologico dell’elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili è considerato indennizzato con la partecipazione al SRIE o con il versamento del premio per l’immissione di elettricità. Le pertinenti garanzie di origine devono pertanto essere trasmesse all’Organo d’esecuzione e non possono essere commercializzate.

Art. 14 Partecipazione degli impianti fotovoltaici

Gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW non sono più ammessi nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità. Per tali impianti sussiste la possibilità di chiedere una rimunerazione unica.

Sezione 2: Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

Art. 15 Commercializzazione diretta

In virtù dell’articolo 21 capoverso 2 della legge in questione, il capoverso 1 prevede che i gestori dei nuovi impianti di piccole dimensioni con una potenza inferiore a 30 kW siano durevolmente esclusi dall’obbligo di vendere essi stessi la propria elettricità sul mercato, dato che l’onere in termini di commercializzazione sarebbe sproporzionatamente alto rispetto alla quantità di elettricità prodotta. I gestori d’impianti con una grandezza a partire da 30 kW devono vendere essi stessi la propria elettricità sul mercato dopo un termine di transizione (2 anni in caso di impianti < 500 kW e 1 anno in caso di impianti a partire da 500 kW, cfr. art. 109 cpv. 1).

Dai gestori d’impianti a partire da 500 kW che ottengono già una rimunerazione secondo il diritto anteriore, può essere preteso sulla scorta della loro dimensione, che essi stessi commercializzino la propria elettricità sul mercato. Essi, pertanto, sono tenuti a vendere personalmente la propria elettricità sul mercato in virtù dell’articolo 72 capoverso 5 della legge; anche per loro tuttavia vale un termine di transizione di un anno (cfr. art. 109 cpv. 2).

Di fatto ciascun gestore è libero di scegliere di passare in ogni momento alla commercializzazione diretta, indipendentemente dalle dimensioni del proprio impianto. Tale passaggio è definitivo.

Art. 16 Prezzo di mercato di riferimento

Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici corrisponde alla media dei prezzi determinati in un trimestre alla borsa elettrica di volta in volta per il giorno seguente, ponderati in base all’effettiva immissione in rete ogni quarto d’ora degli impianti fotovoltaici in questione. Dato che gli impianti fotovoltaici producono e immettono in rete l’elettricità soltanto di giorno, un prezzo di mercato non ponderato che include anche i prezzi notturni inferiori, non rappresenterebbe