Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozi one dell’energia OPEn)

Art. 32 Ampliamenti o rinnovamenti successivi

In virtù del capoverso 1, i gestori degli impianti inseriti nel SRIE sono tenuti a notificare all’Organo d’esecuzione entro un mese prima della loro messa in esercizio eventuali ampliamenti o rinnovamenti. La durata di rimunerazione rimane invariata in caso di un ampliamento o di un rinnovamento (cpv. 2). Per sfruttare ubicazioni nuove per gli impianti fotovoltaici, la produzione supplementare proveniente dagli ampliamenti o dai rinnovamenti di impianti esistenti che ottengono già una rimunerazione non viene promossa o remunerata. Il tasso di rimunerazione di impianti fotovoltaici ampliati o rinnovati viene pertanto ridotto conformemente all’ulteriore potenza installata (cpv. 3 e 4). Nel caso di un impianto la cui potenza viene ampliata per es. del 15 %, ciò si traduce in una riduzione pari al 15% del tasso di rimunerazione per la produzione dell’intero impianto.

Nelle altre tecnologie la produzione supplementare proveniente dagli ampliamenti o dai rinnovamenti continua a essere remunerata. Le ubicazioni esistenti devono essere utilizzate nel miglior modo possibile, dato che la costruzione di nuovi impianti implica quasi sempre interventi nell’ambiente (per esempio un impianto esistente deve essere ampliato o rinnovato nel luogo stesso, anziché essere disattivato con conseguente costruzione di un nuovo impianto).

Art. 33 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti minimi

La regolamentazione in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi corrisponde al diritto anteriore. Un impianto che non rispetta più i requisiti minimi, ottiene soltanto il versamento del prezzo di mercato di riferimento. Il gestore dell’impianto è tenuto a restituire l’eventuale rimunerazione ottenuta in eccesso (cpv. 1).

Se le ragioni per le quali l’impianto non soddisfa più i requisiti minimi, non sono imputabili al gestore stesso, quest’ultimo ha la possibilità di illustrare all’Organo d’esecuzione quali misure intende adottare per rispettarli nuovamente. L’Organo d’esecuzione può assegnargli un termine per l’attuazione di tali misure ed emanare oneri. Se il gestore rispetta tali oneri, per la durata del termine l’Organo d’esecuzione continua a versargli il premio per l’immissione di elettricità (cpv. 3).

Se, decorso il termine, i requisiti minimi non sono stati soddisfatti per un intero periodo di valutazione, il gestore dell’impianto ottiene soltanto il versamento retroattivo del prezzo di mercato di riferimento ed è tenuto a restituire l’eventuale rimunerazione ottenuta in eccesso (cpv. 4).

Art. 34 Uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità

Un impianto che a causa del mancato rispetto dei requisiti minimi viene rimunerato nel corso di tre anni per almeno un periodo di valutazione con il prezzo di mercato di riferimento, o che non rispetta i requisiti minimi un anno dopo la scadenza del termine ai sensi dell’articolo 32 cpv. 3, viene escluso dal SRIE. Un rientro nel sistema non è possibile.

Capitolo 3: Disposizioni generali sulla rimunerazione unica e sui contributi d’investimento

Il presente capitolo contiene disposizioni che sono determinanti per alcuni dei capitoli seguenti.

Art. 35 Esclusione del contributo d’investimento

Se un impianto partecipa a un sistema di rimunerazione come il finanziamento dei costi supplementari, la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione di elettricità secondo il diritto anteriore o il SRIE secondo il diritto nuovo, esso non può beneficiare contemporaneamente di una RU o di un contributo d’investimento. Se prima della scadenza della durata della rimunerazione un gestore esce definitivamente da uno di questi sistemi, è libero di domandare una RU o un contributo d’investimento per un successivo ampliamento o rinnovamento considerevole.