Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozi one dell’energia OPEn)
un’immagine fedele degli introiti di mercato ottenibili e implicherebbe premi d’immissione eccessivamente elevati (cpv. 1).
Nelle altre tecnologie non sussistono modelli di produzione e di immissione in rete di tale natura. Il prezzo di mercato di riferimento corrisponde pertanto ai prezzi medi trimestrali negoziati in borsa (cpv. 2).
I prezzi di mercato di riferimento vengono calcolati e pubblicati dall’UFE (cpv. 3).
Art. 17 Tassi di rimunerazione e loro adeguamento
I tassi di rimunerazione vengono determinati per ciascuna tecnologia nel pertinente allegato (1.1 – 1.5) (cpv. 1).
Nel caso degli impianti ibridi (cpv. 2 lett. a) il tasso di rimunerazione si calcola come nel diritto anteriore sulla scorta dei vettori energetici impiegati, ponderato proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Nelle tecnologie in cui la potenza equivalente è determinante nell’ottica del calcolo del tasso di rimunerazione, per determinare la potenza equivalente si prende in considerazione l’intera quantità di produzione dell’impianto ibrido.
Art. 18 Durata della rimunerazione e requisiti minimi
La durata della rimunerazione e i requisiti minimi sono altresì determinati separatamente negli allegati per ciascuna tecnologia (cpv. 1).
Come nel diritto anteriore, la durata di rimunerazione inizia a decorrere con la messa in esercizio dell’impianto, indipendentemente dal fatto che il gestore abbia già ottenuto una rimunerazione per l’impianto. Inoltre, la durata di rimunerazione non può essere interrotta (cpv. 2).
Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa
Art. 19 Ordine di presa in considerazione
Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è dapprima la data di inoltro della domanda (cpv. 1). In caso di più domande inoltrate in uno stesso giorno, vengono dapprima presi in considerazione i progetti di maggiore potenza (cpv. 2).
Art. 20 Lista d’attesa
Se le risorse disponibili nel fondo per il supplemento rete (art. 37 LEne) non sono sufficienti per prendere in considerazione tutte le domande, vengono gestite, come nel diritto anteriore, liste d’attesa, una per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie. Con l’assunzione in una lista d’attesa il gestore dell’impianto non può far valere alcuna pretesa di partecipazione al SRIE. Se un gestore realizza il proprio impianto inserito in una lista d’attesa, lo fa su proprio rischio.
È inoltre importante che vengano inseriti nella lista d’attesa soltanto gli impianti che soddisfano presumibilmente i requisiti per il diritto. Se sin dall’inoltro è già chiaro che l’impianto non soddisfa tali requisiti, la domanda deve essere respinta ancor prima dell’assunzione nella lista d’attesa.
Art. 21 Smantellamento delle liste d’attesa
Se vi sono nuovamente risorse disponibili nel fondo per il supplemento rete, l’UFE determina in virtù del capoverso 1 mediante contingenti quanti impianti possono essere presi in considerazione.
Nel caso degli impianti fotovoltaici, nonostante l’aumento del supplemento di rete a 2,3 cent. /kWh,
l’attuale lista d’attesa non può essere completamente smantellata a causa del limitato numero di risorse e della scadenza per fine 2022 del SRIE. Per tale ragione in merito allo smantellamento della lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici vengono proposte due varianti (cpv. 2):
Variante A: gli impianti già realizzati avanzano (“saltano”) in cima alla lista ai sensi del capoverso 2 e vengono presi in considerazione per primi in caso di ulteriore smantellamento della lista. All’interno del