Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)
ruolo molto più importante rispetto agli impianti di piccole dimensioni. Per gli impianti di grandi dimensioni pertanto la procedura per la presentazione delle domande si articola in modo un po’ differente rispetto agli impianti di piccole dimensioni (cfr. al riguardo i paragrafi 3 e 4 del capitolo 4).
Gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW vengono considerati un elemento della tecnica dello stabile. Occorre supporre che i progettisti abbiano realizzato tali impianti già nella costruzione dello stabile o in relazione ad altre misure come un risanamento del tetto. Di conseguenza, il momento della realizzazione e la redditività dipendono da un grande numero di fattori differenti tra loro.
Anche gli impianti che presentano una potenza complessiva equivalente a 100 kW o superiore devono poter beneficiare dello svolgimento meno oneroso in termini amministrativi e probabilmente più rapido della RU per gli impianti di piccole dimensioni, quando l’importo da versare per tali impianti è limitato a un contributo legato alla potenza inferiore a 100 kW. Per la definizione dell’impianto di piccole dimensioni deve pertanto essere determinante il fatto che la RU non raggiunge il contributo legato alla potenza di 100 kW. Ciò significa che anche se un impianto viene aumentato fino a una potenza complessiva equivalente a 100 kW o più, è possibile inoltrare una domanda per un impianto di piccole dimensioni, fintantoché la potenza di ampliamento non raggiunge il limite di 100 kW (lettera b). Lo stesso trattamento viene riservato agli impianti, il cui gestore chiede soltanto una RU per la potenza inferiore a 100 kW (cpv. 3).
Art. 9 Diritto di opzione nel caso di impianti fotovoltaici
Tutti i gestori degli impianti fotovoltaici che presentano una potenza inferiore a 100 kW potranno beneficiare soltanto della RU. Per gli impianti con una potenza da 100 kW a 50 MW sussiste un diritto di opzione tra la rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità e la rimunerazione unica.
In caso di una potenza dell’impianto superiore a 50 MW è possibile chiedere soltanto una rimunerazione per l’immissione di elettricità. La decisione di fissare il limite superiore a un livello molto alto è stata presa affinché fosse possibile beneficiare di una RU per tutte le dimensioni immaginabili degli impianti in Svizzera. Il diritto di opzione viene esercitato definitivamente con l’inoltro della domanda tesa a ottenere l’una o l’altra promozione. L’unica eccezione di tale esercizio definitivo è data quando un gestore dell’impianto mette in esercizio il proprio impianto e inoltra in seguito una domanda tesa a ottenere una RU per impianti di piccole dimensioni. In siffatti casi deve essere possibile il passaggio dal SRIE o dalla RU per gli impianti di grandi dimensioni al sistema della RU per gli impianti di piccole dimensioni, meno oneroso in termini amministrativi. Tale opzione presuppone tuttavia che il gestore rinunci alla rimunerazione del contributo legato alla potenza a partire da 100 kW (cfr. definizione degli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni nell’art. 8).
Art. 10 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici
Gli impianti idroelettrici menzionati nell’articolo 10 presuppongono ai sensi dell’articolo 19 capoverso 5 LEne che non vengano effettuati nuovi interventi in corsi d’acqua naturali o implicano un complessivo miglioramento dell’ecologia delle acque rispetto alla situazione attuale. Essi sono pertanto esclusi dal limite inferiore della potenza ai fini dell’ottenimento di una rimunerazione per l’immissione di elettricità o di un contributo d’investimento. Essi possono partecipare al SRIE o domandare un contributo d’investimento.
Ciò vale per gli impianti con utilizzo di acqua di dotazione (lett. a) e per gli impianti situati presso canali costruiti artificialmente, nella misura in cui con il passare del tempo all’interno di quest’ultimi non si sia sviluppato un ecosistema prezioso e l’impianto non implichi un intervento nelle acque naturali (lett. b). Vale inoltre per gli impianti che utilizzano l’acqua già utilizzata per un altro uso principale ai sensi di un utilizzo secondario ai fini della produzione di elettricità; come si evince dalla definizione di ”utilizzo secondario” la quantità di acqua utilizzata nel complesso non deve eccedere la quantità di acqua necessaria e autorizzata o concessa per l’uso principale (lett. c). Infine, sono esclusi dal limite inferiore anche gli impianti che sono per esempio costruiti nell’ambito delle misure di protezione contro le piene o