Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)

Art. 29 Indennizzo di sfruttamento per il ritiro dell’elettricità

Il GB-ER che secondo il diritto anteriore era competente per l’allestimento del bilancio e la commercializzazione della produzione proveniente dagli impianti RIC dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico, non esiste più sotto il diritto nuovo.

Per gli impianti i cui gestori vendono l’elettricità direttamente sul mercato, tali attività saranno d’ora in avanti effettuate dai gruppi di bilancio ritiranti. Per sostenere l’onere collegato a tali attività, tali gruppi di bilancio vengono remunerati con l’indennizzo di sfruttamento. In tale modo vengono indennizzati in particolare i costi dell’energia di bilanciamento e i costi di commercializzazione in senso stretto, per esempio per l’esercizio della divisione di commercio. A seconda dello sviluppo di queste due posizioni di costo, l’ammontare dell’indennizzo viene adeguato; esso deve fornire un incentivo per migliorare la previsione dell’immissione di elettricità e contribuire a medio termine a ridurre i costi dell’energia di bilanciamento. Dato che le diverse tecnologie causano oneri diversi e le relative previsioni sono differenti, anche la portata dell’indennizzo di sfruttamento varia (cpv. 1).

Nel capoverso 2 viene disciplinato l’indennizzo di sfruttamento per gli impianti che immettono l’elettricità al prezzo di mercato di riferimento e che sono dotati di una misurazione ogni quarto d’ora (dispositivo per la misurazione del profilo di carico o un sistema di misurazione intelligente). Dato che per tali impianti non occorre un onere in termini di gestione e non sono generati costi di commercializzazione, l’indennizzo di sfruttamento è inferiore del 30 per cento rispetto agli impianti nella commercializzazione diretta.

Gli impianti che non sono dotati né di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico né di un sistema di misurazione intelligente, continuano a essere assunti dai pertinenti gestori della rete. In tal caso non vengono generati dispendi in termini di bilancio, ragione per la quale non viene versato neppure un indennizzo di sfruttamento.

Art. 30 Versamento del prezzo di mercato di riferimento

Analogamente alla prassi anteriore, l’articolo 29 prevede per i gestori che immettono l’elettricità in rete al prezzo di mercato di riferimento che in caso di impianti dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico o di un sistema di misurazione intelligente, il gruppo di bilancio competente e negli altri impianti il gestore di rete ritirante devono versare all’Organo di esecuzione il prezzo di mercato di riferimento. Il premio di mercato di riferimento viene computato nell’immissione di elettricità effettiva. Questo permette all’Organo d’esecuzione di versare ai gestori degli impianti la rimunerazione costituita dal premio per l’immissione in rete e dal premio di mercato di riferimento in una volta sola.

Art. 31 Gruppo di bilancio e gestore di rete

Un impianto che immette l’elettricità in rete al prezzo di mercato di riferimento, viene assegnato ai sensi del capoverso 1 al gruppo di bilancio del gestore di rete presente presso l’ubicazione dell’impianto. Il gestore dell’impianto è tuttavia libero di adottare un’altra convenzione relativa al ritiro

dell’elettricità.

Ai fini di una corretta assegnazione per gruppo di bilancio degli impianti sostenuti finanziariamente con una rimunerazione al prezzo di mercato di riferimento, l’Organo d’esecuzione deve sapere quali impianti sono incorporati in quali gruppi di bilancio. Solo in questo modo è garantito il corretto conteggio degli indennizzi di sfruttamento e dei prezzi di mercato di riferimento. I gruppi di bilancio devono così notificare inizialmente all’Organo d’esecuzione quali gestori di rete sono loro assegnati. Ogni cambiamento deve altresì essere notificato all’Organo d’esecuzione (cpv. 2).

Affinché l’Organo d’esecuzione possa conteggiare l’indennizzo di sfruttamento, i gestori dell’impianto nella commercializzazione diretta devono notificare all’Organo d’esecuzione a quale gruppo di bilancio è stato assegnato il loro impianto e quando cambiano gruppo di bilancio (cpv. 3).