Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell’energia OPEn)

può essere stata inoltrata anni prima della sua presa in considerazione, s’intende garantire la possibilità di correggere la potenza notificata prima della garanzia di principio. Il relativo obbligo di notifica è previsto nell’articolo 47 capoverso 3. Per i progetti che sono inseriti nella lista d’attesa già al momento dell’entrata in vigore della presente nuova disposizione, l’Organo d’esecuzione dovrebbe effettuare per tutti gli impianti una verifica della potenza, prima di accordare la RU con garanzia di principio. Se un richiedente costruisce il proprio impianto prima che gli venga accordata la RU con garanzia di principio, non può far valere alcuna pretesa sulla RU. Se sono tuttavia a disposizione le necessarie risorse e la sua richiesta può essere presa in considerazione sulla scorta della data di inoltro della domanda, la RU viene determinata direttamente in modo definitivo, nella misura in cui il richiedente abbia inoltrato all’Organo d’esecuzione la notifica completa della messa in esercizio.

Capitolo 5: Contributo d’investimento per gli impianti idroelettrici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 51 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento

Per ragioni di migliore controllabilità, la definizione della misura considerevole degli ampliamenti avviene in primo luogo sulla scorta di criteri tecnici. Per i criteri che comportano direttamente una maggiore produzione, obiettivo primario dei contributi d’investimento, vengono fissate soglie piuttosto basse. Parallelamente, anche la possibilità di controllare meglio la produzione rappresenta un valore. In tale contesto, tuttavia, vengono fissate soglie più elevate. Nella maggior parte dei casi i progetti, in cui le misure edili in caso di differenti criteri comportano miglioramenti, e i quali, tuttavia, non raggiungono in nessuno dei criteri determinati nelle lettere a fino a e la soglia della misura considerevole, possono raggiungere la misura considerevole necessaria grazie alla soglia dell’aumento della produzione netta annua (cpv. 1 lett. e), e accedere così ai contributi d’investimento. Nel calcolo della produzione supplementare le perdite di produzione vengono detratte dalla produzione supplementare necessaria in virtù degli oneri amministrativi (per es. imposte per il deflusso residuale o risanamento dell’impianto idroelettrico). Tali perdite di produzione non devono quindi essere compensate con un ulteriore aumento della produzione.

Un rinnovamento è considerevole, quando almeno una componente principale dell’impianto viene sostituita con componenti paragonabili secondo l’attuale stato della tecnica (cpv. 2 lett. a). Per impedire progetti di poco conto, la misura considerevole viene definita in termini di investimento minimo per kWh della produzione netta attuale.

Art. 52 Importi

I contributi massimi legali ammontano al 60 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e al 40 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW (art. 26 LEne). Per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli, tali contributi massimi vengono sanciti anche in un’ordinanza. Dato che nell’ambito della strategia energetica ci si prefigge di incrementare il più possibile la produzione di energia idroelettrica grazie allo strumento dei contributi d’investimento e di regola i rinnovamenti contribuiscono soltanto in misura limitata all’incremento, i contributi massimi per i rinnovamenti considerevoli vengono fissati al 20 per cento in caso di impianti idroelettrici di grandi dimensioni e al 40 per cento in caso di impianti idroelettrici di piccole dimensioni.

I contributi d’investimento costituiscono uno strumento di promozione svizzero che viene finanziato con il supplemento rete, che i gestori di rete possono traslare sui consumatori finali in Svizzera. Ne risulta che i contributi d’investimento possono essere versati soltanto per impianti elvetici. Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d’investimento calcolato si riduce della parte non soggetta alla sovranità svizzera.