Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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Al cpv. 2 sono elencati i numeri del piano di numerazione E.164 attraverso i quali questi servizi devono essere forniti per poter essere fatturati con la bolletta del telefono o addebitati su una scheda prepagata. È quindi esclusa l'utilizzazione di qualsiasi altro numero del piano di numerazione E.164, ad esempio dei numeri geografici.
Il cpv. 3 stabilisce inoltre che i servizi a valore aggiunto offerti mediante SMS o MMS possono essere forniti solo dai numeri brevi per servizi SMS e MMS di cui agli art. 15a segg. ORAT, escludendo così il ricorso a qualsiasi altro numero.
Il cpv. 4, infine, si focalizza sui servizi a valore aggiunto offerti mediante servizi di telecomunicazione accessibili direttamente, senza che il cliente debba comporre o utilizzare numeri specifici. Si tratta ad esempio dei servizi mobili WAP, GPRS o UMTS. Oggi poco diffusi, faranno un notevole balzo in avanti nei prossimi anni con l'avvento delle reti mobili di terza generazione (3G) e lo sviluppo di reti di telecomunicazione di nuova generazione (Next Generation Networks). Questi servizi sono per lo più a pagamento e figurano sulla bolletta del telefono inviata dal fornitore di servizi di telecomunicazione (o che sono addebitati su una scheda prepagata). È importante che i fornitori di servizi di telecomunicazione possano continuare a offrire e fatturare questo genere di servizio in base a tale modalità. È altrettanto importante che i clienti possano identificare chiaramente come tali i servizi a valore aggiunto. Siccome questi ultimi non sono offerti mediante elementi d'indirizzo che ne facilitano l'identificazione, il fornitore è tenuto a indicare chiaramente ai propri clienti che si tratta di servizi a valore aggiunto. Ha inoltre l'obbligo di offrire, per questo tipo di servizio, tutte le misure di protezione previste dalla normativa in vigore. Infine, allo scopo di garantire una prassi identica, occorre permettere al consumatore di identificare senza ambiguità i servizi a carattere erotico o pornografico (anche chiamati servizi per l'intrattenimento degli adulti). Questa soluzione dà ai consumatori la possibilità di bloccare l'accesso a questo genere di servizi, a tutela dei minori.
Da rilevare peraltro che la presente disposizione non ha per effetto di vietare la fornitura di servizi a pagamento attraverso altri elementi d'indirizzo (ad esempio numeri geografici). Tali servizi non possono però essere riscossi attraverso la bolletta del telefono o addebitati su una scheda prepagata, ma devono essere fatturati in altro modo (carta di credito, fattura distinta ecc.).
Art. 36
Di norma la fornitura di servizi a valore aggiunto coinvolge diversi attori: fornitori di servizi di telecomunicazione (che fatturano i servizi al cliente, presso i quali è attivato il numero dei servizi a valore aggiunto o che assicurano il transito delle comunicazioni), fornitori di contenuti ed eventualmente gestori di piattaforme di servizi a valore aggiunto.
È importante disporre di criteri chiari che consentano di identificare i fornitori, visto che sono vincolati a obblighi specifici (cfr. art. 12b, 12c e 13 della LTC modificata).
Se il servizio è fornito attraverso uno dei numeri menzionati all'art. 35 cpv. 2 e 3, è relativamente semplice identificare il fornitore di servizi a valore aggiunto (si tratta sempre del titolare del numero).
Partendo dall'ipotesi che il fornitore di servizi a valore aggiunto è identico al titolare dell'elemento d'indirizzo, si può affermare che l'art. 13 LTC – che parla di fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto – include anche i titolari dei numeri. Se i titolari dei numeri fossero diversi dai fornitori menzionati all'art. 13 LTC, l'informazione su di essi sarebbe contemplata solo per analogia nell'art. 13 LTC. In tal caso, per sicurezza, la fornitura di informazioni sui titolari dei numeri dovrebbe essere disciplinata ad esempio all'art. 9 o 11 ORAT. Tale regolamentazione è però resa superflua dal fatto che, in base al sistema vigente, fornitore di servizi e titolare del numero sono identici.
Quando i servizi a valore aggiunto sono accessibili direttamente, senza dover utilizzare uno dei numeri specifici menzionati all'art. 35 cpv. 2 e 3 (ad esempio servizi WAP), risulta difficile per l'utente identificare il fornitore. Anche se il fornitore di servizi di telecomunicazione che fattura la prestazione intrattiene rapporti contrattuali diretti o indiretti (che disciplinano in particolare la fornitura, la fatturazione e
10/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo