Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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A livello di contenuti, le principali novità riguardano la protezione dei consumatori (Capitolo 5: Servizi a valore aggiunto, Capitolo 6: Organo di conciliazione) e l’accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (Capitolo 7).

Per agevolare l’accesso al mercato e adeguarsi alla normativa europea sulle telecomunicazioni, il legislatore ha abolito l’obbligo di concessione per chi offre servizi di telecomunicazione. Con l’entrata in vigore della nuova LTC, pertanto, vi sarà soltanto un obbligo di notifica unificato per i fornitori di servizi di telecomunicazione. Questo cambiamento comporta una semplice riscrittura dell’OST. Il termine «concessionario» è sostituito da «fornitore di servizi di telecomunicazione». Per analogia e a seconda dell'ambito di competenza, la denominazione «autorità concedente» diventa «Commissione federale delle comunicazioni» («Commissione») oppure «Ufficio federale delle comunicazioni» («Ufficio federale»).

Nell'ordinanza riveduta si distingue tra «utente» (chi utilizza i servizi di un fornitore di servizi di telecomunicazione) e «cliente» (chi ha concluso con un fornitore di servizi telecomunicazione un contratto sulla fruizione di tali servizi).

Rammentiamo che, in vista del rilascio della concessione di servizio universale a decorrere dal

1° gennaio 2008, le disposizioni in materia sono oggetto di una modifica a parte che è stata sottoposta al parere dei Cantoni, dei partiti politici e degli ambienti interessati fino al 31 maggio 2006. Il presente progetto riprende tale proposta e segnala le modifiche del caso nelle note a piè di pagina. È previsto che quest’autunno il Consiglio federale approvi la modifica parziale dell’OST relativa al contenuto del servizio universale. Alcune disposizioni, tuttavia, entreranno in vigore soltanto il 1° gennaio 2008. È quindi opportuno precisare che le disposizioni dell’ordinanza attuale, benché abrogata (cfr. art. 103), rimarranno in vigore fino a quella data (cfr. art. 107 cpv. 2). Le modifiche delle disposizioni sul servizio universale, dovute alla modifica della LTC del 24 marzo 2006, sono sottolineate e commentate qui di seguito.

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1 lett. a e b

Viene fatta una chiara distinzione tra «utente» (chi utilizza i servizi di un fornitore di servizi di telecomunicazione) e «cliente» (chi ha concluso con un fornitore di servizi telecomunicazione un contratto sulla fruizione di tali servizi).

Art. 1 lett. c

I servizi a valore aggiunto, pur non essendo servizi di telecomunicazione ai sensi dell’art. 3 lett. b LTC, sono tuttavia fortemente imparentati perché erogati mediante servizi di telecomunicazione e riscossi da chi li fornisce attraverso la bolletta del telefono oppure l'addebito su una scheda prepagata (o un conto prepagato).

La gamma di servizi offerti, vastissima e in costante crescita, spazia dalla consulenza online (informatica, giuridica, medica ecc.) alla divulgazione d’informazioni (borsa, meteo, oroscopo), dalla fornitura di loghi e suonerie all’ordinazione/stampa online di biglietti (concerti, treni), al pagamento di beni e servizi di vario tipo mediante un telefono cellulare. Che la consegna o la fruizione del servizio sia immediata o successiva è irrilevante. A titolo di esempio, l’abbonamento a una rivista online e il pagamento mediante la bolletta del telefono (o l’addebito su una scheda prepagata) va considerato un servizio a valore aggiunto anche se la consegna avviene dopo qualche mese o settimana. Lo stesso vale per un servizio di sveglia telefonica che, per sua natura, viene fornito soltanto in un secondo tempo su indicazione dell’utente che avrà stabilito un orario. Una consulenza telefonica medica o legale oggetto di una fattura distinta emessa da chi eroga il servizio non è un servizio a valore aggiunto ai sensi dell'OST, mentre lo è la stessa consultazione fatturata al cliente con la bolletta del telefono.

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