Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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fronti di orange). Quando il collegamento avviene sulla propria rete, si può rinunciare all’indicazione della tassa, poiché il cliente può informarsi facilmente sui costi del collegamento sulla propria rete.

Il fornitore è libero di attuare questa disposizione come meglio crede, fermo restando che il cliente possa identificare chiaramente la tariffa (ad esempio indicazione automatica del prezzo prima di instaurare il collegamento). Le soluzioni adottate in passato, ovvero la verifica di appartenenza alla rete di numeri trasferiti mediante SMS o hotline, si sono rivelate macchinose e non conviviali per il cliente.

Cpv. 1, secondo periodo

Per principio, bisogna sempre garantire la massima trasparenza sui prezzi. Alcuni clienti, però, sono infastiditi da queste informazioni aggiuntive e, pertanto, bisogna offrire la possibilità di attivare o rinunciare del tutto a queste indicazioni oppure in certi casi, ad esempio passando dal sito dell’operatore, telefonando alla hotline o mediante un codice.

Cpv. 2

A titolo di esempio, alcune offerte di servizi di telecomunicazione prevedono che il cliente possa telefonare gratuitamente per un certo quantitativo di minuti al mese. In tal caso il cliente va informato non appena li avrà esauriti, per poter decidere se desidera richiedere ulteriori servizi di telecomunicazione.

Art. 11

L’art. 12d, cpv. 2 della LTC modificata incarica il Consiglio federale di definire il contenuto minimo dell’iscrizione negli elenchi di un servizio di telecomunicazione. Si tratta di definire tale contenuto in modo generico, a prescindere dal servizio di telecomunicazione.

Lo scopo principale degli elenchi è di agevolare i contatti tra gli utenti di un servizio di telecomunicazione. I fornitori, dal canto loro, hanno interesse a pubblicare questi elenchi per incentivare e facilitare le comunicazioni e, dunque, generare introiti.

L’elemento di base per allestire un elenco è ovviamente l'elemento d’indirizzo attraverso il quale un utente può essere contattato dagli altri (cpv. 1 lett. a). Le altre componenti dell’iscrizione devono permettere di distinguere con certezza un utente da un altro, magari omonimo. Oltre al cognome, al nome e alla ragione sociale (persona giuridica, cpv. 1 lett. b), è l’indirizzo completo (cpv. 1 lett. d) a identificare inequivocabilmente l’utente. Per una ricerca più efficace, gli utenti possono anche indicare la propria categoria professionale (cpv. 1 lett. c) – è un accorgimento prezioso per figurare negli elenchi commerciali (pagine gialle).

Ai sensi dell’art. 83 cpv. 1, nei dati minimi dell’iscrizione rientra anche il simbolo con il quale gli utenti segnalano di non desiderare messaggi pubblicitari di terzi e di non voler comunicare le proprie generalità a scopi di ricerca pubblicitaria diretta (cpv. 1 lett. e).

Se l’iscrizione si riferisce a un elemento d’indirizzo utilizzato per offrire servizi a valore aggiunto, il prezzo del servizio rientra nei dati minimi dell’iscrizione (cpv. 1 lett. f) ai sensi dell’art. 13 cpv. 1bis OIP. Le conseguenze sono due: da un lato, per far pubblicare il proprio numero sull’elenco il fornitore deve garantire la massima trasparenza dei prezzi; dall’altro, le informazioni sulle tariffe, appunto perché parte integrante del contenuto minimo, vengono divulgate in tutti gli elenchi svizzeri non appena acquisite da terzi.

In virtù del cpv. 2, per considerazioni sul rispetto della sfera privata, l’utente può chiedere di pubblicare il proprio nome o indirizzo sotto forma abbreviata – senza tuttavia dar adito a confusione con altre iscrizioni nell’elenco.

Capitolo 3: Servizio universale

L’espressione «contributo d’investimento» è stata modificata in «indennità finanziaria» all’art. 19 LTC. Questa modifica torna negli art. 12, 13 e 25. Lo stesso vale per l'espressione «tasse di concessione

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