Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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a decidere secondo equità è giustificata nella misura in cui quest'ultimo ha il compito di appianare il conflitto, piuttosto che determinare chi ha torto o ragione in base al diritto vigente. Ciò significa che può decidere in funzione del diritto svizzero, ma anche di una normativa estera la cui applicazione risulta equa nel caso specifico.
La decisione dell'organo di conciliazione va considerata una raccomandazione per la composizione della controversia. Le parti sono libere di accettarla o no. Se viene accettata, la raccomandazione acquisisce il valore giuridico di una transazione, ossia di un accordo di natura contrattuale vincolante per le parti. La forza giuridica di tale accordo è definita nel Codice delle obbligazioni.
Cpv. 7
I principi procedurali sono fissati dal delegato nel regolamento che deve essere approvato dall'Ufficio federale. Detta approvazione è un modo per conferire legittimità al regolamento dell'organo di conciliazione. L'approvazione ha effetto costitutivo. Ciò significa che il delegato non può applicare il regolamento prima che l'Ufficio federale abbia dato la propria approvazione.
Art. 44
L'organo di conciliazione non offre servizi d'arbitrato, ma una procedura di composizione extragiudiziaria delle controversie. Le parti, infatti, conservano sempre il diritto di azione, che sarebbe loro precluso in una procedura arbitrale.
Se una delle parti sceglie la via più lunga e onerosa della procedura davanti a un tribunale o un'autorità competente, l'organo di conciliazione sospende la procedura di conciliazione fino al momento della decisione. In base al suo potere di apprezzamento, il conciliatore incaricato di un caso può anche decidere di porre termine alla procedura se, in considerazione delle circostanze, tale decisione appare giustificata. La legittimità di un tribunale per l'esame di un caso e la sua facoltà di adottare una soluzione vincolante giustificano l'esclusione dell'organo di conciliazione.
Oggi il cliente che ricorre ai tribunali dopo la decisione dell'organo di conciliazione rischia di vedersi opporre la prescrizione della sua pretesa. L'introduzione di un regime di sospensione della prescrizione durante la procedura di conciliazione permette di evitare un'eventuale estinzione dell'azione al termine della procedura. Le parti mantengono così intatta la possibilità di ricorrere alle vie giudiziarie ordinarie davanti alle giurisdizioni competenti.
È inoltre essenziale che le parti coinvolte in una procedura si sentano libere di argomentare e discutere in merito alla controversia che li ha portati davanti all'organo di conciliazione, senza temere che l'esperto incaricato del caso intervenga successivamente, in un modo o in un altro, a loro sfavore. Il fatto che gli esperti non possano comparire come testimoni contribuisce all'indipendenza dell'organo di conciliazione (cfr. art. 41 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 lett. b).
Art. 45
Cpv. 1
I fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto hanno l'obbligo di partecipare alla procedura di conciliazione. Dei ritardi o l'eventuale rifiuto di cooperare non possono in alcun caso porre un termine alla procedura. Il fornitore citato deve pagare le spese procedurali a prescindere dal suo comportamento (cfr. commento all'art. 47 più avanti) .
Cpv. 3
È fondamentale che i clienti sappiano che esiste un organo di conciliazione. A tal fine l'art. 45 prevede l'obbligo, per i fornitori di servizi di telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto, di informare i propri clienti. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono farlo all'atto della stipulazione del contratto e, in seguito, almeno una volta all'anno, ad esempio aggiungendo una nota sulle fatture che inviano ai clienti. Quest'ultima esigenza, rivolta solo ai fornitori di servizi di telecomunicazione, non significa che i fornitori di servizi a valore aggiunto non abbiano nessun obbligo di informazione. Questi ultimi devono ricorrere ad altri canali d'informazione, visto che i loro servizi sono offerti e fatturati tramite fornitori di
17/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo