Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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da promemoria. In particolare, è fondamentale che il prezzo dei servizi connessi sia indicato durante la connessione al servizio d’informazione, prima che il servizio connesso sia offerto. I clienti sono così preavvertiti riguardo ai prezzi praticati. Questa indicazione è importante in caso di utilizzazione del servizio di stabilimento delle chiamate: la tariffa può essere sia quella generalmente praticata dal settore per la chiamata nazionale o internazionale desiderata, sia quella, in genere più elevata, della comunicazione inizialmente stabilita verso il numero breve del servizio d’informazioni. In entrambi i casi è importante che il cliente sia informato sui prezzi prima che il collegamento sia stabilito.
Art. 54 cpv. 6bis e 6ter
Cpv. 6bis
I numeri brevi dei servizi d’informazione sugli elenchi 18xy possono offrire il servizio di stabilimento delle chiamate quale servizio connesso. Di conseguenza, non si giustifica più il mantenimento di numeri brevi non formalmente attribuiti e unicamente riservati alle commutazioni manuali (internazionali e mobili).
Un solo fornitore di servizi esercita ancora questi numeri. Coloro i quali offrono il servizio di collegamento passano attraverso numeri d’informazione 18xy.
Tuttavia, dato che molte persone utilizzano ancora i servizi forniti da questi numeri è opportuno prevedere un lasso di tempo per la loro messa fuori servizio.
Cpv. 6ter
Il servizio guasti è oggi generalmente offerto dai fornitori di servizi mediante un numero gratuito o «verde» (0800…) e non più tramite il numero non formalmente attribuito 175. Inoltre, ora i clienti si rivolgono ai loro fornitori per ogni tipo di guasto (banda larga, mail, comunicazioni mobili, connessioni a internet ecc.) e non solo per quelli legati al servizio telefonico pubblico.
Anche in questo caso, la soppressione immediata del servizio potrebbe causare problemi.
4. Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)
Art. 1 cpv. 2
Con l’abolizione delle concessioni per servizi di telecomunicazione (art. 4 LTC), gli articoli 6 capoverso 2 e 8 – 13 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) in vigore riguardano unicamente le concessioni di radiocomunicazione e possono dunque, con alcune modifiche, essere trasferite
nell’OGC (cfr. art. 17a – 17h). Dato che in futuro l'utilizzo delle frequenze radioelettriche da parte di fornitori di servizi di telecomunicazione sarà disciplinato solamente nell’OGC, la riserva in favore dell’OST contenuta nell'articolo 1 capoverso 2 OGC può essere eliminata.
Art. 17 cpv. 1, 3 e 4
Dato che tutte le disposizioni relative al rilascio di una concessione di radiocomunicazione a un fornitore di servizi di telecomunicazione sono raggruppate nell’OGC, il capoverso 1 può essere abrogato. Il capoverso 3 precisa inoltre che ogni domanda di concessione deve essere inoltrata all’UFCOM, anche se l’autorità concedente è la ComCom (cfr. art. 24a LTC e art. 1 dell’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni [RS 784.101.112]). Il capoverso 4 fa ora riferimento all’utilizzo dello spettro delle frequenze, invece che all’impianto di radiocomunicazione, una formulazione maggiormente in sintonia con l’articolo 22 capoverso 1 LTC.
31/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo