Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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rubrica separata, ma non solo. La bolletta deve anche riportare tutte le indicazioni necessarie ai fini del controllo e nell'eventualità di una contestazione, quali l'elemento d'indirizzo attraverso il quale viene offerto il servizio a valore aggiunto (che di norma permette indirettamente di identificare il fornitore del servizio a valore aggiunto), una breve descrizione del servizio fornito, la data e l'ora della fornitura nonché la durata della comunicazione, se ciò è determinante per la fatturazione.

Su richiesta del cliente, le stesse indicazioni devono essere fornite gratuitamente per i collegamenti, mobili o fissi, con servizi prepagati.

Divulgare l'identità del titolare dell'elemento d'indirizzo non rientra sempre nelle competenze del fornitore di servizi di telecomunicazione. Benché determinati elementi siano attribuiti direttamente dal fornitore (segnatamente i numeri brevi per servizi SMS e MMS, per i quali l'art. 15f ORAT stabilisce i dati che devono essere messi a disposizione del pubblico), altri sono assegnati dall'UFCOM (è il caso in particolare dei numeri attribuiti individualmente). Per questo la soluzione adottata esige dal fornitore di servizi di telecomunicazione che indichi chiaramente sulla fattura le modalità per ottenere l'identità e l'indirizzo del fornitore di servizi a valore aggiunto.

Infine il cliente deve poter contestare, presso il suo fornitore di servizi di telecomunicazione, la parte della bolletta del telefono relativa alla fruizione di servizi a valore aggiunto senza che ciò implichi un blocco del collegamento. L'esperienza dimostra che attualmente le possibilità di contestare parzialmente una fattura sono alquanto limitate – eccezion fatta per il servizio universale (cfr. art. 24 del disegno della nuova OST) – e che in pratica il cliente si trova spesso a dover scegliere tra due possibilità: pagare integralmente la bolletta, mantenendo il proprio numero e il proprio collegamento, oppure contestare la bolletta globale, o una sua parte, rischiando un blocco del collegamento, uno scioglimento anticipato del contratto d'abbonamento (il che spesso, oltretutto, implica il pagamento di una multa) e la perdita del numero.

Questa nuova possibilità di contestare solo una parte della bolletta dovrebbe contribuire a migliorare sensibilmente gli strumenti di protezione dei consumatori dagli abusi legati ai servizi a valore aggiunto. Da rilevare inoltre che in futuro, in caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi a valore aggiunto, le parti potranno adire l'organo di conciliazione istituito in base all'art. 12c LTC.

Art. 38

Nella nuova LTC il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di introdurre limiti massimi di prezzo per i servizi a valore aggiunto, allo scopo di proteggere i clienti. Con tali limiti, fissati dal Consiglio federale, si vuole evitare che i clienti subiscano importanti danni finanziari in caso di errori o abusi. Questi limiti si estendono però anche alle offerte serie fatturate attraverso la bolletta del telefono. In questo caso non è infatti possibile distinguere oggettivamente tra offerte abusive e offerte serie. I servizi di prezzo superiore ai limiti massimi possono continuare a essere offerti, ma il fornitore deve scegliere un'altra modalità di pagamento (ad esempio carta di credito).

Cpv. 1

In virtù dell'art. 11a cpv. 4 OIP, a partire da una tassa di base o da una tassa fissa di CHF 10.– il cliente deve confermare espressamente di accettare l’offerta. Il limite massimo delle tasse di base e delle tasse fisse deve quindi essere superiore a CHF 10.–. D'altra parte occorre considerare che il legislatore esige limiti massimi di prezzo per prevenire abusi. In base alle esperienze fatte finora si può affermare che il limite massimo di CHF 40.– è ragionevole e adeguato.

Cpv. 2

Per i servizi a valore aggiunto l'art. 11° cpv. 4 OIP prevede che il cliente deve confermare espressamente di accettare l'offerta se il prezzo al minuto è superiore a CHF 5.–. Il limite massimo deve quindi essere superiore a CHF 5.–. Dato che il costo di servizi a valore aggiunto fatturati a tempo può aumentare molto rapidamente senza che venga chiesta un'ulteriore conferma, è stato scelto un limite relativamente basso di CHF 10.– al minuto.

12/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo