Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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mento fisico di ogni spazio e gestire anche in loco i propri impianti. Ad esempio, mediante una collocazione aperta con il fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato, un fornitore può installare e gestire il proprio impianto in un certo spazio, facendosi garantire il collegamento alla rete da un altro fornitore presente nello stesso spazio. In caso di mancanza di spazio, le superfici di collocazione richieste per un periodo piuttosto lungo, ma in realtà non utilizzate, devono essere messe immediatamente a disposizione di altri richiedenti (cpv. 4).
Il cpv. 5 è volto a impedire le modifiche abusive dell’offerta, garantendo che la prestazione ordinata sarà effettivamente fornita per un determinato periodo come convenuto, sulla falsariga di quanto previsto per le diverse forme di accesso (cfr. sotto, commento generale agli art. 55 - 60).
Sezione 2: Disposizioni particolari
Per ogni forma particolare di accesso di cui all’art. 11 cpv. 1 LTC, le disposizioni in parola precisano i contenuti dell’offerta di base del fornitore che occupa una posizione dominante sul mercato (cfr. cpv. 1 degli art. 55 - 60) e definiscono le condizioni alle quali si possono apportare modifiche tecniche alle prestazioni in materia di accesso una volta ricevuta l’ordinazione. Queste disposizioni mirano a impedire modifiche abusive dell’offerta e garantiscono che la prestazione ordinata sarà effettivamente fornita per un determinato periodo, come convenuto (cfr. art. 55 cpv. 2, 56 cpv. 3, 58 cpv. 4, 59 cpv. 2, 60 cpv. 3).
Art. 56
Il cpv. 2 assicura che il fornitore in posizione dominante fornisca l’accesso a flusso di bit ad alta velocità anche indipendentemente dal servizio telefonico. In altre parole, sempre che il flusso di bit non implichi un dispendio tecnico oneroso, il fornitore di servizi di telecomunicazione può ancora ottenere dal fornitore in posizione dominante l’accesso a flusso di bit ad alta velocità per un cliente che ha disdetto il servizio telefonico e non dispone quindi più di un collegamento utente attivo con il fornitore in posizione dominante.
Il secondo periodo è volto a evitare che il fornitore in posizione dominante interrompa l’accesso a flusso di bit ad alta velocità se il cliente rescinde il servizio telefonico.
Art. 57
Il cpv. 2 decreta la non applicabilità dell’art. 52 OST (ossia né MEA [modern equivalent assets] né LRIC). In base al principio retail minus, il fornitore in posizione dominante deduce dal prezzo effettivamente chiesto per il collegamento utente i costi attuali che non dovrebbe sopportare se non offrisse più a tutti i suoi clienti il conteggio del collegamento utente. Ai sensi del cpv. 3 può esigere questa forma di accesso solo il fornitore designato dall'utente quale fornitore principale.
Art. 58
Il cpv. 1 riprende la parte specifica dell’art. 44 cpv. 1 dell'attuale OST sull’interconnessione, non contemplata nelle disposizioni generali di cui all'art. 51 sulla trasparenza. I cpv. 2 e 3 riprendono invece le disposizioni dell'art. 43 dell'attuale OST sul servizio telefonico pubblico.
Art. 60
Il cpv. 2 precisa alcune informazioni sull’accesso alle canalizzazioni di cavi che il sistema online del fornitore in posizione dominante sul mercato deve offrire come previsto in termini generali dall'art. 51 cpv. 3.
21/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo