Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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diazione; sono inoltre tenute a informare sia l'organo, sia le parti su elementi che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza nell'ambito di una determinata controversia. Naturalmente devono impegnarsi a non intervenire in qualità di rappresentanti o consulenti di una parte nelle procedure arbitrarie o giudiziarie relative alla lite di cui si occupano. L'organo deve provvedere a sostituire la persona incaricata di trattare una controversia se sussistono dubbi sulla sua indipendenza o imparzialità.
• L'imparzialità, in virtù della quale deve condurre la procedura di conciliazione con la massima
oggettività e prendere decisioni eque. L'organo deve in particolare comprendere i punti di vista di ciascuna parte e decidere in modo neutrale.
• La trasparenza, che comprende segnatamente la pubblicazione di qualsiasi informazione volta a
rafforzare la fiducia del pubblico nell'organo di conciliazione. Devono in particolare essere messi a disposizione dei clienti, in diverse lingue, la descrizione delle attività dell'organo di conciliazione, il regolamento, guide e modelli per la presentazione di una richiesta di composizione, l'elenco delle persone incaricate di trattare le controversie e le loro qualifiche. L'organo di conciliazione è inoltre tenuto a pubblicare almeno un compendio delle sue principali decisioni (cfr. art. 46 cpv. 4).
• L'efficacia, che si misura in termini di competenza e diligenza del personale e dell'organo stesso,
ma anche in termini di semplicità, rapidità e contenimento dei costi procedurali. Le persone incaricate di trattare le controversie sottoposte all'organo di conciliazione devono dimostrare di avere le competenze professionali richieste. L'organo di conciliazione tratta le controversie che gli vengono sottoposte in modo speditivo e adotta tutte le misure necessarie per giungere rapidamente a una soluzione negoziata tra le parti o, in caso di mancata intesa, a una decisione. Il fatto di adire l'organo di conciliazione deve presentare vantaggi significativi per le parti rispetto a una procedura giudiziaria civile o penale, in termini sia di tempo che di costi.
Art. 42
In virtù di quanto previsto dall'art. 12c cpv. 1 LTC, l'Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o incarica un terzo di farlo. Un organo di conciliazione creato dal settore delle telecomunicazioni può quindi svolgere compiti di conciliazione (messaggio LTC 2003, pag. 6905). In tal caso è indispensabile prevedere regole volte a garantire la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza nei confronti del settore e dei suoi fornitori. È soprattutto fondamentale che l'organo adempia i propri compiti senza essere vincolato a direttive dei fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto. L'organo di conciliazione deve essere istituito entro 15 mesi dall'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni.
L'UFCOM sceglie liberamente un delegato tra i candidati che soddisfano le condizioni di delega (cpv. 2 lett. a-c). La trasparenza deve essere garantita non solo di fronte all'Ufficio federale (ad esempio conti o statistiche), ma anche di fronte alla collettività per le informazioni che presentano un interesse pubblico preponderante. Le condizioni prevedono inoltre che il delegato pubblichi annualmente un rapporto sul suo operato, nel quale stili un bilancio delle controversie trattate e delle questioni alle quali l'organo è stato confrontato. Altrimenti le esigenze relative all'indipendenza, all'imparzialità, alla trasparenza e all'efficacia sono equivalenti a quelle menzionate all'art. 41 cpv. 2.
L'art. 12c cpv. 1 e 5 LTC lascia all'UFCOM un margine discrezionale molto ampio. L'Ufficio federale può decidere se vuole assumersi il compito di conciliazione o se vuole delegarlo. In caso di delega, può procedere a una designazione per via di autorità oppure lanciare una pubblica gara (selezione in base a determinati criteri, aggiudicazione al miglior offerente o procedura mista). Il delegato deve essere scelto sulla base di considerazioni obiettive. Se decide di lanciare una pubblica gara, l'Ufficio federale deve provvedere affinché sia conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Per il resto è libero nella scelta delle modalità di gara. L'Ufficio federale non soggiace agli art. 32 segg. dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub, RS 172.056.11). La rinuncia all'applicazione di tali articoli, che disciplinano a titolo sussidiario l'insieme delle commesse pubbliche non rientranti nel campo di applicazione della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1), è giustificata da diversi motivi. In primo luogo la delega del compito non implica una retribuzione del delegato da parte dell'UFCOM. Secondariamente, l'«appalto pubblico» costituito dal compito di conciliazione presenta evidenti specificità legate alla sua portata «politica». In terzo luogo, non si tratta di un'attività lucrativa. L'esclusione, a livello di ordinanza, degli
15/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo