Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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Art. 5
Anche questo è un semplice ritocco redazionale al regime della notifica.
Art. 6 cpv. 2
La modifica apportata a questa disposizione è puramente redazionale e permette di evitare una ridondanza.
Art. 8
Ai fornitori che in passato sfruttavano lo spettro delle radiofrequenze per fornire i propri servizi era stata rilasciata la concessione per le radiocomunicazioni nel quadro della concessione di servizi. Con la scomparsa dell’obbligo di concessione, la concessione di radiocomunicazione per fornire servizi sfruttando le radiofrequenze verrà rilasciata come concessione a sé stante. In futuro, il rilascio di una concessione di questo tipo obbedirà alle disposizioni dell’ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)1. L’attuale cpv. 2 è stato inserito nell’OST.
Art. 9
Secondo l'art. 6 lett. d della LTC modificata, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a offrire un numero adeguato di posti di tirocinio. Dai dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) emerge che la quota dei posti di tirocinio rispetto ai posti di lavoro (a tempo pieno) varia dal 3 al 5% a prescindere dal ramo economico (indicatore della formazione professionale). Per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni, la percentuale dei posti di apprendistato varia in misura tale da un caso all'altro che risulta impossibile determinare un indicatore attendibile in materia di formazione professionale.
Le disposizioni proposte hanno lo scopo di garantire che i fornitori di servizi di telecomunicazione offrano un numero minimo di posti di tirocinio. Tuttavia, siccome di norma per un tirocinio non si può offrire un tempo parziale, il numero di posti di tirocinio richiesto può essere arrotondato per eccesso al numero intero successivo. Ne consegue che le aziende con meno di 33 dipendenti a tempo pieno non devono offrire nessun posto di tirocinio.
Per garantire in ogni caso un numero minimo di posti di tirocinio, l'obbligo è indirettamente esteso a terzi di cui il fornitore si avvale per erogare i propri servizi di telecomunicazione.
Dato che la creazione di posti di tirocinio comporta un onere significativo, questo obbligo assume carattere vincolante 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (art. 107 cpv. 3).
Ogni parere sulle disposizioni proposte è benvenuto.
Art. 10
Cpv. 1, primo periodo
Generalmente costa di più telefonare ai clienti di altri fornitori di servizi di telecomunicazione che non a quelli del proprio operatore. Il cliente, inoltre, non può sapere, in base al numero della persona che sta chiamando, se quest’ultima è cliente del proprio fornitore, né calcolare il costo del servizio. Per i collegamenti verso i clienti di altri fornitori, per i quali vigono altre tariffe rispetto ai collegamenti verso i clienti del proprio fornitore, il fornitore che emette la fattura, dunque, deve segnalare preventivamente ai propri clienti – gratuitamente, brevemente, senza pubblicità e senza discriminare altri fornitori – in quali casi le tariffe aumentano. Per reti di terzi si intendono anche i servizi di un altro operatore sulla medesima rete (ad esempio le offerte di telefonia mobile ridotte alle prestazioni essenziali: yallo nei confronti di sunrise, m-budget nei confronti di Swisscom Mobile o coopmobile e orangeclick nei con-
1 RS 784.102.1 4/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo