Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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Capitolo 12: Disposizioni finali
Modifica del diritto vigente (art. 104)
Art. 10 cpv. 1 lett. q OIP
Questo adeguamento è volto a integrare nella nozione di «servizi a valore aggiunto» i servizi forniti ai sensi della LTC (e quindi figuranti sulla bolletta del telefono) come pure tutti i servizi a pagamento forniti attraverso un servizio di telecomunicazione ma non pagati tramite la bolletta del telefono. È importante mantenere l'assoggettamento alle disposizioni dell'OIP per tutti i servizi a pagamento forniti tramite servizi di telecomunicazione a prescindere dal fatto che siano fatturati con la bolletta del telefono o no.
Art. 11a e 11b OIP
Dato che anche l’attuale OIP contempla disposizioni sui servizi a valore aggiunto (annuncio dei prezzi e conferma da parte del cliente), si giustifica la modifica/il completamento degli articoli 11a e 11b in vigore. Nell’OST vengono invece inserite due nuove disposizioni volte a fissare un limite massimo per i prezzi.
Art. 11a cpv. 4 OIP
Questa disposizione, che originariamente si riferiva in particolare ai servizi vocali a valore aggiunto dei numeri con prefisso 090x, trova ora applicazione anche per i servizi di dati a valore aggiunto. Per questa ragione il termine «segnale speciale» è stato sostituito da una formulazione più neutrale dal punto di vista tecnico.
Art. 11a cpv. 5 OIP
Questa disposizione è stata introdotta soprattutto per l'utilizzazione di PC-Dialer per la selezione di numeri 090x. Nel frattempo è stata vietata l’utilizzazione di numeri 090x con PC-Dialer. Oggi esistono nuovi servizi a valore aggiunto, offerti direttamente tramite internet o mediante comunicazione di dati (ad es. via WAP), per i quali il prezzo della prestazione va comunicato in precedenza. Non si giustifica la richiesta dell’introduzione di un contatore permanente, anche perché quest'ultimo non corrisponde né allo stato della tecnica né alle soluzioni tecniche implementate in altri Paesi. Nemmeno i nuovi fornitori di collegamenti telefonici applicano questa soluzione. In analogia al cpv. 4, per evitare abusi nonostante la rinuncia al contatore, il cliente deve confermare espressamente di accettare l’offerta prima di far capo al servizio a valore aggiunto.
Art. 11b OIP
Dalle esperienze maturate con i servizi SMS emerge che dopo l’accettazione i clienti di tali servizi sono sovente «bombardati» da singole informazioni. L’art. 11b cpv. 1 lett. d è volto ad arginare questo abuso.
I servizi su abbonamento celano un alto potenziale di abusi, visto che un’accettazione può dar luogo alla fornitura di un numero imprecisato di singole informazioni. Pertanto, il cpv. 2 impone per tali servizi una conferma esplicita in qualsiasi caso – a prescindere dall’ammontare della tassa per singola informazione. Diversamente dalle informazioni richieste singolarmente, per i servizi su abbonamento non appare fuori luogo applicare una procedura d’attivazione in due fasi, volta a tutelare il cliente anche in caso di tasse unitarie esigue.
27/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo