Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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Art. 23 cpv. 1, 3, 4 e 6

Per potersi pronunciare su tutti gli aspetti della conformità di un impianto di telecomunicazione, occorre obbligatoriamente procedere a delle prove (misure tecniche) dell’impianto. Per accelerare la procedura riducendone i costi, queste misurazioni sono effettuate dall’UFCOM. In caso di dubbio, la persona ha sempre la possibilità di chiedere (in base alla nuova lett. e dell’art. 23 cpv. 3 OIT), che le prove siano effettuate da un laboratorio accreditato (art. 15 OIT).

Art. 26 e 27 – 29

L’immissione in commercio di impianti di telecomunicazione omologati e di impianti che hanno subito una procedura di valutazione della conformità in base alla Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1), era ammessa unicamente fino al 31 dicembre 2005. Passata questa data, le disposizioni transitorie possono essere aggiornate.

Occorre ricordare che questa fattispecie non ha alcuna conseguenza per gli impianti di telecomunicazione già esercitati, fatto salvo il nuovo articolo 20a.

35/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo