Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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Sezione 3: Sicurezza e disponibilità (art. 91)
Dato che le disposizioni del nuovo art. 91 non trovano applicazione solo in situazioni straordinarie, è stata creata la sezione 3 Sicurezza e disponibilità.
Il Consiglio federale auspica che i fornitori di servizi di telecomunicazione segnalino le interferenze nella gestione della loro rete all’UFCOM, affinché quest’ultimo possa adottare i provvedimenti necessari.
Il cpv. 2 assegna all’UFCOM la competenza di emanare le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, visto il carattere particolare di questo genere di prescrizioni. Finora l’UFCOM ha pubblicato unicamente linee guida di cui raccomanda vivamente l’applicazione. Se del caso, queste raccomandazioni potranno essere trasformate in prescrizioni tecniche e amministrative.
Capitolo 11: Statistica ufficiale sulle telecomunicazioni
Art. 95
Dato che l'art. 59 cpv. 2bis LTC menziona i casi in cui si possono utilizzare i dati raccolti o comunicati a fini statistici, è superfluo riprendere il cpv. 1 dell'art. 76 dell'OST attuale.
Art. 96
I capoversi 3quater e 3quinquies dell’art. 10 della legge sulla statistica federale (LStat, RS 431.01)4 autorizzano l’Ufficio federale di statistica (UST) a creare un registro di campionamento sulla base dei dati che i fornitori di servizi telefonici gli devono comunicare in merito ai loro clienti. Queste informazioni, fornite per tutti i clienti, inclusi quelli che hanno scelto di non figurare nell’elenco telefonico, concernono il numero di chiamata, il nome e il cognome, l’indirizzo e altri dati eventualmente disponibili (ad esempio lingua, tipo di servizio telefonico, eventuale divieto di inviare pubblicità, decisione di non figurare nell’elenco telefonico).
I fornitori di servizi telefonici devono già ora trasmettere al concessionario del servizio universale i dati dei loro clienti della rete fissa, al fine di identificare e localizzare le chiamate d’emergenza. Se i concessionari del servizio universale comunicheranno questi dati all’UST, si potranno soddisfare le esigenze poste dall’art. 10 LStat senza gravare ulteriormente sui fornitori di servizi telefonici sulla rete fissa.
I dettagli sono disciplinati nell’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS
431.012.1), che contempla inoltre le disposizioni sui dati analoghi che i fornitori di servizi telefonici sulla rete mobile devono inviare all’UST.
Per tale ragione l’OST autorizza l’Ufficio federale di statistica ad accedere e utilizzare i dati del servizio di localizzazione di cui all’art. 28 cpv. 6.
4 RS 431.01 26/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo