Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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tale capoverso potrebbero rientrare anche speciali obblighi di annuncio stabiliti per ciascun indicativo interessato.

Art. 24b cpv. 1, 3 e 4

Il concetto di «numeri di chiamata che servono a identificare i servizi» menzionato nell’attuale capoverso 1 non figura in nessun altra base legale e non è definito nel piano di numerazione E.164. Tale denominazione non fornisce alcuna informazione utile e non permette di determinare a quali numeri ci si riferisca. Per questo motivo, nel disegno di ordinanza si propone di abrogare questo capoverso.

Inoltre, l’ultimo periodo del capoverso 3 attualmente in vigore è stato trasferito nel nuovo capoverso 4 in modo tale da rendere la redazione di prescrizioni tecniche e amministrative applicabile a tutto

l’articolo 24b.

Art. 24c cpv. 3

Il titolare di un numero di servizi a valore aggiunto può determinare autonomamente il contenuto delle prestazioni, seppure entro le categorie di servizi definite dall’UFCOM, e modificarlo in ogni momento in base alle proprie esigenze. In un contesto così dinamico, il titolare dei numeri è tenuto a comunicare all’UFCOM quali prestazioni ha fornito in un determinato momento mediante un numero a valore aggiunto. Queste informazioni sono necessarie soprattutto per esaminare i ricorsi, i reclami oppure le segnalazioni di comportamenti contrari alla legge. Esse permettono all’UFCOM di comprovare o confutare le accuse presentate ed eventualmente di avviare una procedura di revoca.

Art. 24g cpv. 3

L’attribuzione di un numero individuale prende fine con la revoca del numero o la rinuncia ad esso da parte del titolare. Il numero, quindi, si libera e può essere riattribuito dopo un certo lasso di tempo,

oppure, in casi eccezionali, anche immediatamente. Se il titolare di un numero attribuito individualmente è cancellato dal registro di commercio a seguito di fallimento o liquidazione, di fatto non esiste più un titolare del numero. Il capoverso 3 garantisce che, in simili casi, il diritto di utilizzare il numero sia automaticamente restituito all’Ufficio federale competente, che può così attribuire nuovamente il numero.

Art. 31a cpv. 1bis e 3 bis

Cpv. 1bis

Lo scopo del nuovo capoverso 1bisè quello di regolamentare chiaramente la fornitura di servizi supplementari connessi ai servizi d’informazione sugli elenchi. Il termine di «servizio connesso» implica un rapporto di dipendenza o di affinità evidente tra il servizio offerto e le informazioni sugli elenchi. Il servizio di stabilimento delle chiamate («push 5» o «connect»), che permette a un utente di essere collegato direttamente con la persona desiderata, può ad esempio essere considerato un servizio connesso. Lo stesso vale per il servizio di trasmissione off-line di informazioni d’elenco via SMS che invia direttamente sul cellulare dell’utente i dati della persona desiderata. Si può anche immaginare che i fornitori di servizi d’informazione sugli elenchi completino questi SMS con mappe o itinerari. Questi servizi connessi offrono la possibilità ai fornitori di servizi d’informazione sugli elenchi di sviluppare servizi differenziati, il che favorisce una certa concorrenza. Tuttavia, occorre evitare il moltiplicarsi anarchico di ogni sorta di servizi connessi a pagamento. A tale scopo, in base alla nuova ordinanza, spetta all’UFCOM determinare i servizi connessi autorizzati, ossia quelli che presentano un legame appropriato con i servizi d’informazione.

Cpv. 3bis

La trasparenza è un elemento essenziale dell’offerta di servizi d’informazione e di servizi supplementari connessi alle informazioni. A questi servizi si applicano le regole relative all’indicazione dei prezzi in materia di servizi a valore aggiunto definite nella nuova ordinanza sui servizi di telecomunicazione e nell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi. Il presente capoverso serve dunque

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