Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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(Short Message Service, SMS), un servizio disponibile sulle reti telefoniche mobili e che sta comparendo anche su quelle fisse. Pur trattandosi di un servizio assai diffuso, la necessità di garantire l’interoperabilità tra le varie reti fisse e mobili non è dimostrata nella prassi. Il presente progetto, pertanto, rinuncia a proporre un’estensione dell’obbligo d’interoperabilità verso servizi diversi da quelli legati al servizio universale.

I capoversi 2 e 3 precisano che la procedura e i criteri in base ai quali la ComCom pronuncia la propria decisione sono – eccezion fatta per la questione della posizione dominante – gli stessi delle vertenze in materia di accesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21a, cpv. 3 LTC che rimanda in particolare all’art. 11a, cpv. 1 e 3 LTC (cfr. anche l’art. 71 cpv. 3 del disegno della nuova OST).

Art. 33

Il nuovo art. 33 riunisce i vecchi articoli 14 e 15; considerata la nuova sistematica, nell’ordinanza è stato inserito nel Capitolo 4 «Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici». In virtù dell’art. 21b della LTC modificata, in futuro spetterà alla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) obbligare, se necessario, i fornitori di servizi di telecomunicazione più idonei ad offrire linee in affitto. Per il resto, l’articolo è stato riformulato stilisticamente e adeguato al regime dell’obbligo di notifica.

I capoversi 3 e 4 sostituiscono il vecchio art. 15 che stabiliva il rendiconto e le tariffe nell’ambito delle linee affittate. Ora che la LTC modificata, nell'art. 21b, regola la struttura dei prezzi legata ai costi,

occorre adeguare il rimando alla legge sulle telecomunicazioni.

Capitolo 5: Servizi a valore aggiunto

Art. 34

Le disposizioni di questo capitolo si basano sull'art. 12b LTC che dà al Consiglio federale la competenza di disciplinare i servizi a valore aggiunto allo scopo di impedire abusi. Alcune prestazioni corrispondenti alla definizione di servizio a valore aggiunto giusta l'art. 1 cpv. lett. b OST presentano tuttavia un potenziale di abuso estremamente ridotto, se non addirittura nullo. Per questo motivo le disposizioni non si applicano ai servizi forniti mediante i seguenti numeri:

• numeri gratuiti del tipo 0800, poiché secondo le pertinenti condizioni d'utilizzazione, una chiamata

verso un tale numero è generalmente gratuita per il chiamante (cfr. art. 24e cpv. 2 ORAT);

• numeri del tipo 084x con suddivisione dei costi o numeri personali 0878, poiché secondo la de-

scrizione di tali numeri nelle prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM sulla ripartizione dei numeri E.164 (RS 784.101.113 / 2.8), il chiamante non deve pagare una tassa di comunicazione superiore all'importo massimo stabilito all'art. 23 cpv. 1 lett. b del disegno della nuova OST per una comunicazione nazionale verso un collegamento fisso (7,5 centesimi al minuto).

Da notare che i numeri brevi ai sensi dell'art. 28 ORAT non sono considerati numeri di servizi a valore aggiunto. Si tratta di numeri di servizi di emergenza, la cui tariffa di comunicazione è disciplinata all'art. 28 cpv. 1 del disegno della nuova OST: l'accesso a tali numeri deve essere gratuito per chi chiama, ad eccezione dell'accesso al numero 143 per il quale è possibile riscuotere una tassa forfettaria di 20 centesimi e la tassa di 50 centesimi per l'utilizzazione di un telefono pubblico.

Art. 35

I servizi a valore aggiunto devono essere facilmente riconoscibili al fine di garantire una trasparenza sufficiente nei confronti dei consumatori e di permettere l'effettiva adozione delle misure protettive previste (ad esempio blocco dell'accesso ai numeri a valore aggiunto).

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