Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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l'incasso) con il/i fornitore/i interessato/i, non è sempre facile – visto il numero di attori coinvolti a più livelli – determinare quale di questi attori debba essere considerato il fornitore del servizio a valore aggiunto e assumersi gli obblighi che ne conseguono.
Per questo motivo si considera che questo ruolo spetti al fornitore di servizi di telecomunicazione che fattura tali servizi al cliente.
Per quanto concerne il cpv. 2, è opportuno rilevare che con l'attuale sistema di fatturazione si riscontrano regolarmente abusi da parte di fornitori di servizi a valore aggiunto. Poco dopo la fruizione del servizio a valore aggiunto, questi ultimi ricevono dai fornitori di servizi di telecomunicazione la quota della tassa loro spettante in virtù dei contratti di interconnessione. L'utente, però, riceve la fattura solo in un secondo tempo, mentre i clienti con schede prepagate non ne ricevono nessuna. Se un cliente contesta il prezzo fatturatogli per i servizi a valore aggiunto, i fornitori di servizi di telecomunicazione lo indirizzano ai fornitori di servizi a valore aggiunto. Per poter continuare a usufruire dei servizi di telecomunicazione, il cliente paga la bolletta del telefono – quindi anche le tasse per i servizi a valore aggiunto – e adisce le vie legali per cercare di farsi restituire dal fornitore di servizi a valore aggiunto l'importo indebitamente pagato. Tuttavia, anche per rendere più difficile il rimborso, molti fornitori hanno sede all'estero e sono in parte difficilmente rintracciabili. Confidano nel fatto che per i clienti è praticamente impossibile dimostrare che la pubblicità di un determinato servizio a valore aggiunto non era conforme a quanto previsto dall'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, che il servizio non era commisurato ai costi fatturati oppure che sono stati ingannati intenzionalmente sul contenuto del servizio. L'esperienza insegna che in tal caso è praticamente impossibile farsi rimborsare.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di concedere al fornitore di servizi di telecomunicazione diritti di ritenzione delle tasse di interconnessione nei confronti del fornitore di servizi a valore aggiunto fino all'accertamento definitivo della disponibilità a pagare del cliente. Ciò costituirebbe tuttavia una restrizione alla libertà contrattuale e bloccherebbe notevoli somme di denaro per un periodo fino a sei mesi (tempo necessario per accertare in via definitiva se il cliente è disposto a pagare la bolletta del telefono). Non si tratta quindi di una soluzione accettabile.
Per i clienti, la sede (o una filiale) in Svizzera è un presupposto irrinunciabile non solo per ottenere il rimborso di importi indebitamente fatturati dal fornitore di servizi a valore aggiunto, ma anche in caso di controversie sul servizio stesso.
L'art. 36 cpv. 2 è stato introdotto per assicurare il rispetto delle norme di legge volte a prevenire prassi commerciali ingannevoli e fraudolente come quelle suesposte. La disposizione permette inoltre ai clienti di ottenere il rimborso di importi indebitamente pagati per servizi a valore aggiunto. È quindi ammessa come eccezione generale ai sensi dell'art. XIV lett. c) i) dell'allegato 1.B dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20).
Al cpv. 2 si parla di gestione dei servizi a valore aggiunto per escludere che fornitori eludano un'azione dichiarando che la loro sede in Svizzera non è responsabile per il servizio a valore aggiunto in questione (cfr. anche art. 5 della legge federale sul foro in materia civile, RS 272). Il servizio non deve necessariamente essere fornito in Svizzera. È sufficiente che possa essere attribuito alla sede svizzera.
L'art. 106 prevede un termine transitorio per gli attuali fornitori di servizi a valore aggiunto.
La regolamentazione di cui all'art. 15f cpv. 1 lett. d ORAT è resa superflua dal cpv. 2. I titolari dei numeri brevi per servizi SMS o MMS, infatti, forniscono servizi a valore aggiunto. Sono quindi già contemplati nell'art. 36 cpv. 2 OST, peraltro più restrittivo rispetto all'art. 15f cpv. 1 lett. d ORAT.
Art. 37
Per assicurare una certa trasparenza e dare effettivamente ai clienti la possibilità di controllare gli importi figuranti sulla bolletta del telefono, i servizi a valore aggiunto devono essere fatturati in una
11/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo