Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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5. Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Art. 6 cpv. 4
Gli articoli 32a e 34 capoverso 1ter della nuova LTC conferiscono al Consiglio federale la possibilità di disciplinare l’utilizzo di impianti di telecomunicazione che le autorità acquistano ed esercitano
nell’interesse della sicurezza pubblica. Tali impianti si suddividono in due categorie distinte. Da un lato troviamo gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze e che servono a impedire le comunicazioni mobili. Tali impianti non saranno mai conformi alle prescrizioni generali riguardanti l’offerta, l’immissione in commercio e l’esercizio. Dall’altro vi sono i sistemi di localizzazione e di sorveglianza che possono essere pienamente conformi alle esigenze in vigore. Se tuttavia non dovessero essere disponibili sul mercato sistemi conformi, nei singoli casi l’UFCOM può autorizzare l’offerta e l’immissione in commercio di sistemi con conformi. L’offerta e l’immissione in commercio sono disciplinate nell’OIT e nell’ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT, RS 784.101.21), mentre le condizioni per l’esercizio di tali impianti sono fissate nell’OGC e nell’ordinanza dell’UFCOM sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OOGC, RS 784.102.11).
Secondo l’articolo 6 capoverso 4, gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze e i sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati nell’interesse della sicurezza pubblica dalla polizia e dalle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene devono rispettare unicamente le esigenze fondamentali dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a (sicurezza elettrica). Le restanti esigenze (compatibilità elettromagnetica e utilizzo efficiente dello spettro delle frequenze) sono verificate caso per caso (cfr. anche i nuovi art. 36a segg. OGC). Il fatto che le autorità incaricate dell’esecuzione delle misure non siano menzionate esplicitamente fra gli aventi diritto serve a una migliore comprensione. Le autorità incaricate dell’esecuzione delle misure e quelle dell’esecuzione delle pene si trovano in genere sotto lo stesso tetto e di conseguenza possono essere riunite in un unico termine. Per quanto riguarda le autorità di polizia, occorre precisare che il concetto include tutte le autorità che svolgono compiti di polizia, come il Ministero pubblico della Confederazione o i giudici istruttori.
Art. 16 lett. i e art. 19
L’articolo 19 non è praticamente mai stato applicato in passato. Per questo motivo si può quindi rinunciare all’autorizzazione prevista dal legislatore. Nella nuova ordinanza deve essere mantenuta solo la durata massima, al fine di poter escludere ogni tentativo di aggiramento delle prescrizioni legali (art. 16 lett. i).
Art. 17 cpv. 1bis e 1ter
Tali disposizioni servono a garantire che gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze e i sistemi di localizzazione e di sorveglianza che non rispettano le prescrizioni non siano liberamente disponibili in commercio. Simili apparecchi possono essere offerti e consegnati unicamente alla polizia e alle autorità incaricate dell’esecuzione delle pene.
Art. 20 e 20a (capitolo 3)
I titoli del capitolo 3 e dell’articolo 20 sono stati modificati per tener conto anche dell’installazione e dell’esercizio di impianti di telecomunicazione usati, e non più solo della loro offerta e immissione in commercio.
In applicazione dell’articolo 32 della LTC modificata, il nuovo articolo 20a autorizza l’ Ufficio federale ad adottare misure riguardanti impianti usati già installati ed esercitati, a condizione che le norme tecniche applicabili abbiano subito modifiche sostanziali, come ad esempio la larghezza del canale occupato. L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.
34/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo