Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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Art. 71

Il cpv. 2 precisa un aspetto poco chiaro dell’attuale OST, ossia il fatto che i prezzi sono considerati condizioni.

Il cpv. 3 definisce la portata delle prescrizioni della ComCom sulla natura e la presentazione delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori in posizione dominante sul mercato devono produrre nell’ambito di una procedura in materia di accesso (art. 11 cpv. 4 LTC). Se, a causa dell’inosservanza di queste prescrizioni, non è possibile determinare i costi del fornitore, la ComCom fissa il prezzo delle prestazioni in funzione di valori paragonabili («benchmark»). Se, per l’insufficienza di tali dati, non dispone di un benchmark adatto, può ricorrere a modellizzazioni proprie di prezzi e costi secondo un approccio top down e/o bottom up o ad altri metodi ritenuti idonei (ad es. retail minus, gliding path o calcolo di prezzi e proventi).

Capitolo 8: Utilizzazione di aree di uso comune e coutenza

Il titolo del capitolo è stato completato conformemente al suo contenuto. Se gli articoli da 72 a 75 concernono effettivamente l'utilizzazione di fondi privati (art. 35 LTC), l'art. 76 si riferisce al diritto di coutenza (art. 36 cpv. 2 e 3 LTC). In merito va rilevato che le stazioni emittenti sono installazioni ai sensi della legge e non devono pertanto essere menzionate esplicitamente nell’ordinanza.

Capitolo 9: Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati

Art. 77

La norma attualmente riportata all’art. 60 cpv. 2ter OST è ripresa – sotto altra forma – all’art. 37 cpv. 3 sulla fatturazione dei servizi a valore aggiunto.

Cpv. 4

I titolari di collegamenti di telefonia mobile o fissa con comunicazioni prepagate non ricevono nessuna fattura, dato che l’importo dovuto è addebitato direttamente sulla scheda prepagata, e non possono quindi controllare nel dettaglio gli importi addebitati. Per questo è giustificato concedere anche a questi clienti – come ai clienti titolari di un abbonamento – la possibilità di ottenere su richiesta il dettaglio dei dati utilizzati per l’addebitamento sulla scheda prepagata.

Cpv. 5

L’art. 46 LTC autorizza il Consiglio federale a disciplinare l’uso dei dati relativi al traffico delle telecomunicazioni. La possibilità di prevedere delle eccezioni al segreto delle telecomunicazioni giustificate da un interesse pubblico preponderante è una competenza legislativa generale. Su tale base, il Consiglio federale ha in particolare regolamentato l’utilizzazione a scopi di fatturazione che i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fare dei dati relativi al traffico (art. 60 cpv. 1 a 2bis OST attuale). La questione dell’utilizzazione dei dati raccolti dai fornitori di servizi interessa anche il pagamento dei servizi a valore aggiunto. I fornitori di questi servizi, che gli operatori fatturano e incassano, non dispongono di un accesso diretto ai dati. Se un cliente contesta l’addebitamento di un servizio a valore aggiunto, gli operatori non possono comunicare ai fornitori di servizi a valore aggiunto i dati accessori del loro cliente – che comprovano l’uso del servizio in questione – a causa del segreto delle telecomunicazioni. La riscossione sempre più frequente tramite la bolletta del telefono e la decisione del Parlamento di inserire nella LTC i servizi a valore aggiunto giustificano la creazione di una base legale che autorizzi la comunicazione di questi dati. In virtù dell’art. 46 LTC il Consiglio federale ha il diritto di regolamentare la comunicazione dei dati relativi al traffico delle telecomunicazioni ai fornitori di servizi a valore aggiunto per permettere loro di fatturare le prestazioni e incassare i relativi importi (cpv. 5).

Cpv. 6 - 8

23/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo