Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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Sezione 3: Contratti e procedura

Art. 61

Le modalità per la messa fuori servizio dell’accesso devono essere precisate alla stregua di quelle per la messa in servizio e il funzionamento (lett. d).

Art. 63

Il cpv. 2 è nuovo e disciplina un aspetto poco chiaro dell’attuale OST.

Art. 64

La modifica al cpv. 2 precisa che la copertura del segreto d’affari è giustificata solo verso terzi ma non nei confronti dell’UFCOM, come del resto previsto dalla prassi attuale.

Visto l’obbligo generale imposto ai fornitori di servizi di telecomunicazione di avere un recapito postale in Svizzera (cfr. art. 5), non è necessario riprendere il cpv. 3 art. 52 dell'OST attuale.

Art. 65

La riscossione di tasse amministrative a copertura dei costi è retta dall’art. 40 LTC. Spetta al DATEC fissare l’ammontare di tali tasse (art. 41 cpv. 2 primo periodo LTC). Il DATEC può delegare all’UFCOM la determinazione delle tasse di importanza secondaria (art. 41 cpv. 2 secondo periodo LTC). In applicazione dell'art. 46 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del DATEC del 22 dicembre 1997 sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106.12), l'UFCOM ha fissato l’importo della tassa riscossa sulla consultazione degli accordi e delle decisioni in materia di interconnessione all'art. 1 della sua ordinanza del 22 dicembre 1997 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (RS

784.106.11). Non è pertanto necessario riprendere il cpv. 2 dell'art. 53 dell'OST in vigore.

Art. 66

Come avviene attualmente, le disposizioni concernenti i negoziati per gli accordi in materia di accesso, il contenuto di questi ultimi, la notifica all’Ufficio federale, la consultazione da parte di terzi e il carattere confidenziale delle informazioni sui negoziati o sui clienti si applicano alla totalità degli accordi e non solo a quelli conclusi dai fornitori che occupano una posizione dominante sul mercato. Per quanto concerne la consegna degli accordi all’Ufficio federale e la loro consultazione, ciò risulta chiaramente dal messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 2003 relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni (FF 2003 pag. 6901). Siccome gli art. da 61 a 65 rientrano nel capitolo che regola l’accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato, è opportuno estendere il loro campo d’applicazione con una disposizione ad hoc.

Art. 67

Questo articolo convalida i requisiti posti alla domanda e precisa le condizioni che permettono alla ComCom di dichiarare l’irricevibilità di una domanda. In particolare, il richiedente deve indicare chiaramente il senso in cui auspica che la ComCom risolva i punti oggetto del contenzioso. L'art. 67 s'ispira all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Art. 70

Attualmente l’UFCOM deve cercare una conciliazione tra le parti, mentre in futuro potrà decidere se condurre o no una procedura di conciliazione in funzione delle possibilità di successo.

22/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo