Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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Siccome il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di estendere il campo
d’applicazione dell’art. 45 LTC ai messaggi pubblicitari e agli invii di massa senza indicazione corretta del mittente, bisogna completare in tal senso anche le pertinenti disposizioni esecutive contenute nell’OST.
La questione della fattibilità tecnica si pone in particolare per i messaggi pubblicitari e gli invii di massa. I mittenti di fax spam possono essere individuati, visto che per ragioni tariffarie si trovano generalmente in Svizzera. Di solito gli SMS spam, invece, vengono inviati dall’estero e il fornitore di servizi di telecomunicazione può rintracciare solo la rete emittente. A seconda della tecnica usata per l’invio, nella maggior parte dei casi è impossibile individuare la provenienza delle email spam.
Art. 78
Occorre innanzitutto tutelare i servizi come email, SMS e MMS, ma siccome anche le nuove tecnologie quali Instant Messaging (SPIM - Spam Over Instant Messaging) e VoIP (SPIT - Spam Over IP-Telephony) possono essere usate per l’invio di pubblicità di massa sleale, occorre impostare le prescrizioni in modo che non siano applicabili solo a seconda della tecnologia e che possano includere singoli messaggi tanto quanto i collegamenti (chiamate telefoniche).
La lotta alle spam può (a seconda dello stato dell'arte) presupporre l’adozione di altri provvedimenti, ad esempio l’analisi contenutistica dei messaggi, come avviene già oggi. I filtri spam si fondano su questo tipo di analisi, peraltro lecita.
Con prescrizioni tecniche e amministrative si può obbligare i fornitori a implementare gli standard internazionali contro le spam previsti per un determinato servizio.
Il cpv. 6 offre al seco la possibilità di fungere da interlocutore in caso di domande provenienti
dall’estero concernenti spam inviate dalla Svizzera, in particolare al fine di individuare gli autori e raccogliere mezzi di prova. Oggi esiste una rete mondiale di autorità nazionali incaricate di lottare contro le spam, di cui fa parte anche il seco. Queste autorità devono poter cooperare. Le condizioni di assistenza amministrativa internazionale dovranno essere definite nella LCSl. Questo punto è attualmente oggetto di una modifica della legge.
Art. 79
L'art. 79 OST corrisponde all'attuale art. 61, ma non contempla il cpv. 2, in virtù del quale i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire agli utenti chiamati la possibilità di rifiutare le chiamate in entrata di chi ha soppresso l’indicazione del numero chiamante, se ciò è tecnicamente possibile con un dispendio ragionevole.
Oggi il numero chiamante può essere visualizzato con quasi tutti i collegamenti e con la maggior parte dei telefoni fissi o dei cellulari in vendita sul mercato. Ciò permette all'utente chiamato di identificare le chiamate anonime e di rifiutarle se lo desidera.
Inoltre il servizio di «rifiuto di chiamate anonime» funziona in modo soddisfacente soltanto per le chiamate effettuate in Svizzera. In caso di chiamata dall'estero, spesso il numero chiamante non viene trasmesso per diversi motivi tecnici. A seconda dell'implementazione del servizio, è possibile che parte dei numeri chiamanti dall'estero non appaia sul display delle persone chiamate, anche se chi chiama non ha soppresso volontariamente l'indicazione del proprio numero. D'altro canto è possibile che i numeri anonimi di chiamanti dall'estero vengano visualizzati sull'apparecchio della persona chiamata.
Per questi motivi è preferibile stralciare il capoverso e lasciare ai fornitori di servizi di telecomunicazione la libertà di offrire questo servizio ai propri clienti. Il cpv. 2 (attualmente 3) è adeguato di conseguenza.
Gli ambienti consultati sono invitati a pronunciarsi in particolare su questa modifica.
24/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo