Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine
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Questa definizione di servizi a valore aggiunto è più breve rispetto a quella dell'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211), che ingloba anche i servizi fatturati da terzi. Ai servizi telefonici si applicano soltanto le prescrizioni relative all'indicazione dei prezzi e all'accettazione dell'offerta. Le norme del diritto delle telecomunicazioni (prezzi limite, identificazione dei servizi a valore aggiunto in base al numero, possibilità di blocco per i clienti, obbligo di avere una sede in Svizzera, divieto di rescindere il contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione in caso di mancato pagamento dei servizi a valore aggiunto) sono necessarie e giustificate soltanto nella misura in cui i servizi a valore aggiunto sono fatturati con i servizi di telecomunicazione. Per tutti gli altri servizi, le norme generali di diritto pubblico sono sufficienti per proteggere il cliente da abusi, poiché quest'ultimo riceve una fattura direttamente dal fornitore di detti servizi. Se ritiene che non sia corretta, il cliente non paga la fattura. In tal caso spetta al fornitore esigere il pagamento, eventualmente davanti a un tribunale.
Art. 1 lett. d - f
Le definizioni riportano tre nuove tipologie di collocazione:
La collocazione fisica (lett. d) è la condivisione di uno spazio nel quale un fornitore di servizi di telecomunicazione gestisce degli impianti secondo le condizioni di accesso dell’art. 11 LTC, attraverso la presenza fisica di impianti propri di un fornitore autorizzato sul luogo. I fornitori di servizi di telecomunicazione occupano locali appositi sul luogo in questione per installare e gestire i propri impianti collegati ai loro rispettivi network.
La collocazione aperta (lett. e), è la variante «salvaspazio» della collocazione fisica ed è generalmente più economica. Nella collocazione aperta, rinunciando a interventi edilizi, diversi fornitori di servizi di telecomunicazione installano e gestiscono i propri impianti negli stessi locali. Per sfruttare al massimo lo spazio disponibile, nell’ambito della collocazione aperta è anche possibile installare gli impianti di diversi fornitori di servizi di telecomunicazione nello stesso rack. Se questi impianti sono separati da interventi edilizi, non si prefigura più una collocazione aperta, bensì una tipologia di collocazione fisica.
La collocazione virtuale (lett. f) non richiede la presenza fisica dei propri impianti sul posto. La connessione fisica degli impianti di chi offre e di chi accetta la collocazione virtuale non deve avvenire per forza nel luogo stesso.
Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione
Art. 3
Questo articolo è stato riformulato in seguito alla soppressione dell’obbligo di concessione e adeguato al regime della notifica.
Nel campo dei servizi di telefonia mobile e trasmissione via satellite, ad esempio per cronache e servizi speciali (VSAT/SNG, ENG/OB), spesso le concessioni di radiocomunicazione vengono rilasciate soltanto per pochi giorni. Di conseguenza, i fornitori di questi servizi di telecomunicazione a tempo determinato sono esentati dall’obbligo di notifica (cpv. 1 lett. b).
Art. 4
In conformità al messaggio sul nuovo art. 4 cpv. 3 LTC, il Consiglio federale può stralciare dalla lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione quelli che hanno cessato l’attività commerciale. Il Consiglio federale delega anche questa mansione all’UFCOM, che già si occupa di tenere e aggiornare la lista. L’UFCOM, sempre secondo il messaggio, può fondarsi anche sui dati statistici che il fornitore gli comunica in virtù dell’art. 59 cpv. 2bis lett. d LTC.
3/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo