Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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servizi di telecomunicazione. Possono ad esempio segnalare l'esistenza dell'organo di conciliazione sul proprio sito internet.

Art. 46

L'art. 46 definisce i limiti entro i quali l'organo di conciliazione può elaborare dati personali nell'adempimento del proprio compito (cpv. 1). L'organo deve disporre di un ampio spazio discrezionale per l'elaborazione dei dati personali delle parti. Il cpv. 2 prevede l'obbligo di riservatezza per le persone incaricate dall'organo di conciliazione. L'obbligo di riservatezza riguarda in particolare l'esistenza di una procedura, il contenuto delle pratiche trattate e un'eventuale intesa raggiunta durante la conciliazione. In virtù di questa disposizione, l'organo di conciliazione ha il diritto di elaborare i dati che gli sono trasmessi dall'UFCOM (cpv. 3) o dai fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori dei servizi di valore aggiunto in conformità all'art. 45 cpv. 2.

Spesso, per la composizione di una controversia, è fondamentale che l'organo di conciliazione sia a conoscenza di determinati fatti per poter giudicare con la massima equità possibile (apertura di una procedura da parte dell'UFCOM, revoca di un numero ecc.). È pertanto opportuno autorizzare l'U-FCOM a comunicare le relative informazioni all'organo di conciliazione (cpv. 3 e 4; cfr. art. 19 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, LPD, RS 235.1).

La facoltà di pubblicare decisioni, in forma anonima o no (cpv. 4), permette all'organo di conciliazione di adempiere l'obbligo generale di trasparenza previsto agli art. 41 cpv. 2 e 42 cpv. 2 lett. b.

Art. 47

Cpv. 1

Le parti coinvolte in una procedura di conciliazione pagano tasse procedurali (art. 40 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LTC). Quando il compito di conciliazione è svolto dall'Ufficio federale, spetta al DATEC stabilire l'importo delle tasse (art. 41 cpv. 2 LTC). Se invece il compito è affidato a un delegato, quest'ultimo può fissare liberamente il prezzo dei suoi servizi, fatto salvo l'art. 40 cpv. 2 e 3 LTC. Il delegato può segnatamente essere tenuto a sottoporre i prezzi dei suoi servizi all'Ufficio federale per approvazione (cfr. cpv. 4).

È fondamentale che le tasse procedurali e altre fonti di reddito assicurino il finanziamento a lungo termine e, di riflesso, la continuità dell'operato dell'organo di conciliazione. Probabilmente le tasse riscosse per l'esame di richieste o le tasse procedurali non sono sufficienti a finanziare una struttura efficiente e durevole. Per questo è indispensabile che sia il delegato a scegliere il metodo di finanziamento più appropriato per garantire un funzionamento efficace a lungo termine.

In tal senso è senz'altro ammissibile che alcuni fornitori partecipino al finanziamento del servizio con un contributo annuo.

Cpv. 2

Le spese chieste ai clienti per l'esame di una richiesta devono essere modiche, per invitarli a rivolgersi all'organo di conciliazione anche in caso di valori litigiosi modici (messaggio LTC 2003, pag. 6905).

Cpv. 3

Per rispettare il principio di causalità di cui all'art. 12c cpv. 2 LTC, il finanziamento dell'organo di conciliazione deve dipendere in ampia misura dalle tasse procedurali pagate dai fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto coinvolti in procedure di conciliazione. Questa soluzione incentiva peraltro i fornitori a evitare controversie comportandosi correttamente nei confronti dei clienti.

Art. 48

Questo articolo definisce la procedura e le possibili misure di vigilanza da adottare nei confronti di un delegato che non rispetti, o non rispetti più i propri obblighi.

18/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo