Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 35 pagine

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art. 32 segg. OAPub è possibile nella misura in cui le disposizioni dell'OAPub disciplinano in un'ordinanza il settore «autonomo» degli appalti pubblici, ossia il settore che non comporta obblighi internazionali vincolanti per la Svizzera.

La delega assume la forma di un contratto di diritto amministrativo di durata determinata. Si tratta di una soluzione particolarmente adatta, poiché lascia alle parti la possibilità di negoziare, se del caso, le strutture, le modalità di finanziamento, l'organizzazione, la procedura di conciliazione e altre componenti non sottoposte a regole di diritto pubblico vincolanti. L'UFCOM potrebbe in particolare negoziare criteri qualitativi (ad esempio percentuale di reclami trattati entro un determinato termine).

In caso di delega, l'UFCOM è tenuto a lasciare al delegato la massima libertà per definire l'organizzazione interna, i dettagli della procedura di conciliazione, le modalità tese ad assicurare il finanziamento dell'organo di conciliazione ecc. La nomina della persona responsabile dell'organo di conciliazione presuppone tuttavia l'avallo dell'UFCOM, senza il quale tale persona non può assumere le proprie funzioni in seno all'organo di conciliazione. Questo vincolo da parte dell'UFCOM è giustificato dall'importanza dell'ombudsman, cui spetta la responsabilità di prendere, assumere e eventualmente difendere le decisioni dell'organo di conciliazione.

Art. 43

L'art. 43 definisce i principi di base della procedura di conciliazione. Spetta all'organo di conciliazione fissare nel dettaglio le modalità procedurali, in un'ordinanza dell'UFCOM se quest'ultimo decide di assumersi il compito di conciliazione o nel regolamento interno dell'organo delegato. L'organo di conciliazione gode di un ampio spazio discrezionale per organizzare la procedura di conciliazione. Quest'ultima deve però essere conforme ai principi esposti nel presente capitolo.

Cpv. 1

La procedura di conciliazione deve essere anzitutto equa, rapida e comportare costi contenuti (cfr. art. 41 cpv. 2 e art. 42 cpv. 2 lett. b). Oltre a beneficiare dello stesso trattamento, ciascuna parte deve poter presentare il proprio caso in modo adeguato. Deve essere garantito il principio del contraddittorio, vale a dire che le parti devono potersi esprimere, ma anche sentire gli argomenti della parte avversa e discuterne.

Cpv. 2

In virtù di questa disposizione, la parte richiedente deve aver cercato di risolvere la controversia direttamente con l'altra parte prima di presentare una richiesta di composizione. Si vuole così evitare che i clienti adiscano l'organo di conciliazione per problemi che potrebbero risolvere rapidamente e semplicemente prendendo direttamente contatto con il proprio fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto.

L'organo di conciliazione definisce liberamente, nel proprio regolamento, le condizioni cui soggiace la presentazione di una richiesta di composizione. Tali condizioni non devono limitare arbitrariamente l'accesso all'organo di conciliazione. Quest'ultimo può ad esempio esigere che la richiesta sia presentata per iscritto, mediante un modulo tipo, e che sia corredata di elementi probatori. Se le condizioni per la presentazione di una richiesta non sono soddisfatte, l'organo di conciliazione può rifiutare di entrare nel merito. Lo stesso vale per le richieste palesemente abusive, ossia che non hanno nessuna possibilità di essere accolte, per le quali il pregiudizio subito non è chiaramente identificabile o che sono state presentate all'unico scopo di ledere la parte citata.

Cpv. 3- 6

L'organo di conciliazione deve poter trattare le controversie che gli sono sottoposte in tedesco, francese o italiano. In qualità di terzo imparziale, deve in particolare assicurare la chiara e reciproca comprensione dei punti di vista e identificare le posizioni su cui vi è un'intesa, al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti. In questo contesto ha la facoltà di intervenire e proporre una soluzione. Se si concretizza in questa fase, l'accordo è definito dalle parti. Se fin dall'inizio appare poco probabile che le parti giungano a un accordo o se i tentativi in tal senso falliscono, l'organo di conciliazione decide in merito alla composizione della controversia. La scelta di lasciare che sia l'organo di conciliazione

16/35 Indagine conoscitiva sulla revisione delle disposizioni esecutive della LTC - Rapporto esplicativo